Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 8922/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specific facts and abstract challenge to sentencing discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8922/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the joint appeals by Luigi and Giuseppe De Luca inadmissible. The appellants argued for reclassification of the offense and reduced sentencing, but the court found their complaints abstract and lacking in specific factual or legal grounds. Consequently, the appeals were rejected under Article 581 of the Code of Criminal Procedure, and the appellants were ordered to pay the procedural costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 581 lett. d) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals must be based on concrete facts and specific legal arguments; abstract challenges to sentencing discretion or lack of motivation without identifying specific points are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal abstract challenge lack of specific facts sentencing discretion procedural costs reclassification of offense Article 581 c.p.p. traffico aggravato di stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581 lett. d) cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 62 bis cod. pen.
Art. 27 Cost.
Art. 73 quinto comma d.P.R. 309/1990
art. 62 bis cod. pen
art. 27 Cost
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, Sentenza n. 17347 del 26/01/2021
(Sez. 2, Sentenza n. 17347 del 26/01/2021 - dep.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DE LUCA LUIGI nato a AFRAGOLA il 28/07/1973 DE LUCA GIUSEPPE nato a AFRAGOLA il 02/07/1961 avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA GALTERIO; Rilevato che il ricorso congiuntamente proposto da Luigi De Luca e Giuseppe De Luca, con i quali il primo lamenta la mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73 quinto comma d.P.R. 309/1990 (primo motivo) ed entrambi si dolgono sia della ridotta riduzione di pena a seguito del riconoscimento delle attenuanti generiche (secondo motivo), sia della assenza di motivazione del provvedimento impugnato (terzo motivo), deve essere dichiarato inammissibile; rilevato, quanto al primo motivo, che le devolute doglianze si risolvono in una contestazione astratta del mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità, senza che neppure vengano indicati gli elementi di fatto, tali non potendosi ritenere la definizione delle condotte contestate come "non altamente lesive dell'interesse tutelato", cui null'altro viene aggiunto, né le ragioni di diritto sui quali dovrebbe fondarsi l'invocata riqualificazione, così violandosi il canone di concreta specificità fissato, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 lett.

d) cod. proc. pen.; rilevato che quanto al secondo motivo afferente al trattamento sanzionatorio, ovverosia ad un profilo della rejudicanda naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, non possono trovare ingresso in sede di legittimità le doglianze difensive che, non evidenziando alcuna valutazione manifestamente illogica od arbitraria, non arrivano a contrastare il vaglio di adeguatezza della pena; rilevato che la mancata concessione del beneficio ex art. 62 bis cod. pen. nella sua interezza non impone al giudice di considerare necessariamente gli elementi favorevoli dedotti dall'imputato, sia pure per disattenderli, essendo sufficiente che nel riferimento a quelli sfavorevoli di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi alla concessione delle predette attenuanti nella massima estensione, abbia riguardo al trattamento sanzionatorio nel suo complesso, ritenendolo congruo rispetto alle esigenze di individualizzazione della pena, ex art. 27 Cost. (Sez. 2, Sentenza n. 17347 del 26/01/2021 - dep. 05/05/2021, Rv. 281217), criterio questo cui risulta essersi puntualmente uniformata la Corte partenopea che ha dato ampiamente conto, nell'evidenziare come l'asserita collaborazione prestata da entrambi i prevenuti si fosse risolta nell'ammettere quanto già accertato dagli inquirenti e come invece dovesse costituire oggetto di valutazione la pericolosità mostrata da Giuseppe, nel detenere un'arma che in quanto munita di caricatore e munizioni, era pronta all'uso e da Luigi,in grado di immettere sul mercato ingenti quantitativi di stupefacente grazie alle sue capacità organizzative e di approvvigionamento, delle ragioni giustificatrici del ridotto contenimento di pena, supportate da coerenza e linearità di ragionamento; rilevato che ad analoga sorte del primo motivo non si sottrae il terzo che, nel lamentare in termini astratti la mancanza di motivazione, non solo non enuncia gli elementi di fatto e le ragioni di diritto che sorreggono la censura, ma neppure individua i punti o i capi della sentenza oggetto di impugnazione; rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il 27 gennaio 2023 Il Consiglier