Italian court dismisses appeal as inadmissible due to generic, indeterminate grounds lacking specific factual or legal arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared Monica Bellucci's appeal inadmissible because it consisted entirely of generic and indeterminate criticisms without identifying specific points of the contested judgment. The court found that the defense's supplementary memorandum failed to cure this fundamental defect, as the appeal lacked the necessary factual and legal specificity required by Article 581 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected, and Bellucci was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Collection Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 c.p.p.; Art. 585 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal must be specific and determinate; generic criticisms without identifying contested points or providing factual and legal grounds render it inadmissible, and this defect cannot be cured by a subsequent supplementary memorandum.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELLUCCI MONICA nato a POZZUOLI il 04/05/1977 avverso la sentenza del 06/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA GALTERIO; o Rilevato che il ricorso di Monica Bellucci, risolvendosi in censure del tutto generiche ed indeterminate che né indicano i punti o i capi della pronuncia gravata oggetto di contestazione, né risultano accompagnate dall'indicazione degli elementi di fatto o delle ragioni di diritto che debbono costituirne il fondamento deve essere dichiarato inammissibile; rilevato che la violazione dei criteri fissati a pena di inammissibilità dall'art.581 cod. proc. pen. in relazione alla forma dell'impugnazione non consente di ritenere il ricorso sorretto da concreta specificità, non potendo pertanto trovare ingresso innanzi a questa Corte; rilevato che a tale carenza originaria non può supplire la memoria ex art. 585 cod. proc. pen. tramessa dalla difesa in data 4.1.2023, cui si trasmette il vizio radicale da cui è inficiato il ricorso, inidoneo all'instaurazione di un valido rapporto di impugnazione (Sez. 5, Sentenza n. 8439 del 24/01/2020 - dep. 02/03/2020, Rv. 278387); rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il 27 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente