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Ordinanza — n. 8919/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to waiver of substantive grounds regarding non-punishment causes in appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8919/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Salvatore Cutarelli inadmissible, ruling that the waiver of substantive grounds at the appellate level precludes subsequent challenges. The appellant argued for a review of potential non-punishment causes under Article 129 of the Criminal Procedure Code, but had previously renounced all merit-based arguments during the appeal. The court held that the procedural power granted by Article 599-bis of the Criminal Procedure Code creates definitive preclusion on the entire process, including the cassation stage, when parties agree on the penalty. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Cassa delle Ammende.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The waiver of substantive grounds by the parties at the appellate stage, pursuant to the powers granted by Art. 599-bis c.p.p., creates definitive preclusion preventing subsequent cassation appeals on those same issues.

Parole chiave

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waiver of substantive grounds appellate penalty agreement procedural preclusion non-punishment causes cassation inadmissibility motivi di cassazione difetto di motivazione indennità di buonuscita

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
pen., deve essere dichiarato inammissibile; rilevato che trattandosi di sentenza definita ai sensi dell'art. 599 bis cod.
Art. 616 c.p.p.
273194); rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
Law 23 giugno 2017, n. 103
art. 129 cod. proc. pen
art. 599 bis cod. proc. pen
pen., deve essere dichiarato inammissibile; rilevato che trattandosi di sentenza definita ai sensi dell'art. 599 bis cod.
art. 616 cod. proc. pen
273194); rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018 - dep. 25/06/2018, Casero, Rv. 273194
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUTARELLI SALVATORE nato a NAPOLI il 02/11/1983 avverso la sentenza del 31/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazionè svolta dal Consigliere DONATELLA GALTERIO; Rilevato che il ricorso di Salvatore Cutarelli con cui si lamenta la mancanza di scrutinio e conseguentemente di motivazione in ordine ad eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., deve essere dichiarato inammissibile; rilevato che trattandosi di sentenza definita ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., l'accoglimento della richiesta, in punto di determinazione della pena, negli stessi termini oggetto del concordato determina una definitiva preclusione processuale all'esperibilità di successive impugnative sul punto; rilevato invero che, avendo l'imputato rinunciato innanzi ai giudici del gravame a tutti i motivi di impugnazione concernenti il merito, il punto della sentenza concernente l'affermazione della responsabilità risulta coperto dall'autorità del giudicato, derivando dall'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione la limitazione della cognizione del giudice di appello ai motivi non oggetto di rinuncia, che esulano dal presente ricorso; rilevato che perciò trova applicazione il principio reiteratamente affermato da questa Corte secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo circoscrive la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018 - dep. 25/06/2018, Casero, Rv. 273194); rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il 27 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il1