Italian Court dismisses appeal on drug possession, ruling quantity alone cannot prove personal use without other evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Antonello Mura's appeal inadmissible for failing to propose a distinct ground of criticism. The lower court found that while the small quantity of cocaine suggested personal use, it was outweighed by evidence of concealment in pockets, location in a known drug square, and the defendant's denial of addiction. The court held that quantity must be evaluated alongside these contextual factors, and the appeal's attempt to re-read the file was procedurally barred.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 73 c.p.; The court must evaluate the quantity of drugs in conjunction with all other circumstances to determine personal use, and appeals must present specific grounds rather than alternative readings of the file.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MURA ANTONELLO nato a CAGLIARI il 04/04/1990 avverso la sentenza del 04/05/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA GALTERIO; Rilevato che il ricorso di Antonello Mura, compendiandosi in un unico motivo con il quale vengono articolate censure volte a prefigurare una lettura alternativa del compendio istruttorio, operazione non consentita nel giudizio di legittimità, deve essere dichiarato inammissibile; rilevato che, pur costituendo l'esiguità del dato quantitativo uno dei possibili indici della destinazione della sostanza stupefacente all'uso personale, trattasi tuttavia di elemento che deve essere considerato nella valutazione complessiva del fatto in cui assumono contestualmente rilievo gli ulteriori parametri normativi fissati dall'art.73, confluenti in un apprezzamento sindacabile in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione (Sez. 3, n.46610 del 09/10/2014 - dep. 12/11/2014, Rv. 260991); rilevato che di nessuna censura è passibile la sentenza impugnata che ha coerentemente evidenziato come le modalità di detenzione per essere stata la cocaina occultata in accendini svuotati rinvenuti nelle tasche dei pantaloni del prevenuto, la suddivisione dello stupefacente in dosi, la sua condotta al momento del fatto, essendo trovato dagli agenti di PG in una nota piazza di spaccio della città, e le dichiarazioni rese da costui che mai aveva riferito di essere tossicodipendente, né aveva fornito giustificazioni in merito alla destinazione della merce costituissero indici che globalmente valutati, escludevano la correlabilità della droga al consumo in termini di immediatezza; rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il 27 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Preside