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Ordinanza — n. 8915/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as grounds do not match statutory exceptions for penalty application rulings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8915/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised by the defendant did not fall within the specific exceptions permitted for challenging a penalty application ruling. The defendant argued a lack of reasoning regarding potential acquittal causes and the evidentiary basis for liability, but the court noted these issues are excluded by the restrictive statutory list. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay the procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: Appeals against penalty application rulings are strictly limited to specific grounds such as the defendant's will, lack of correlation, legal qualification errors, or illegality of the penalty; appeals based on general lack of reasoning or evidentiary sufficiency are inadmissible.

Parole chiave

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penalty application ruling inadmissible appeal statutory exceptions lack of reasoning procedural costs Cassation appeal legal qualification motivi validi

Disposizioni normative citate

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Art. 5 Dg. 444 cod. proc. pen.
Art. 73, quinto comma d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
e alla sussistenza di un compendio probatorio atto a fondare l'affermazione di responsabilità; rilevato che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2- bis, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
309, di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti; rilevato che con il presente ricorso l'imputato lamenta la mancanza dì motivazione, per avere il giudice fatto ricorso a mere clausole di stile, quanto alla sussistenza di eventuali cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JAWO EDRISA nato il 01/01/1998 avverso la sentenza del 24/05/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BERGAMO+dato avviso alle partin udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA GALTERIO; Rilevato che con la sentenza in epigrafe indicata, pronunciata ai sensi dell'art. 5.Dg.444 cod. proc. pen., è stata applicata nei confronti dì Jawoj su concorde richiesta delle parti, la pena di un anno e sei mesi di reclusione ed euro 5.000,00 di multa, per il reato, riqualificato ai sensi dell'ad 73, quinto comma d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti; rilevato che con il presente ricorso l'imputato lamenta la mancanza dì motivazione, per avere il giudice fatto ricorso a mere clausole di stile, quanto alla sussistenza di eventuali cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e alla sussistenza di un compendio probatorio atto a fondare l'affermazione di responsabilità; rilevato che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il Pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; rilevato che entrambi i profili censurati esulano dalle ipotesi, tassativamente elencate dalla norma in esame, per le quali è consentito il ricorso innanzi a questa Corte; rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il 27 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Pr