Italian Court dismisses appeal for lack of specific grounds and failure to cite specific decision points.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the joint appeals by the Cossari brothers inadmissible due to a complete lack of specific grounds. The appellants failed to identify the exact points of the lower court's decision under attack or provide factual and legal reasons supporting their claims. Consequently, the court ruled that the appeals were insufficiently detailed to allow for a substantive review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals to the Court of Cassation must specify the exact points of the contested decision and provide concrete factual and legal grounds; failure to do so renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: COSSARI CRISTIAN nato a LOCRI il 11/06/1992 COSSARI FRANCESCO nato a TORINO il 23/05/1998 avverso la sentenza del 23/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA GALTERIO; Rilevato che il ricorso congiuntamente proposto da Cristian Cossari e Francesco Cossari si compendia nella sola contestazione dell'affermazione di responsabilità senza che vengano indicati i punti o i capi della pronuncia gravata oggetto di censura, nè enunciati gli elementi di fatto o delle ragioni di diritto che ne costituiscono il fondamento; rilevato che la violazione dei criteri fissati a pena di inammissibilità dall'art.581 cod. proc. pen. in relazione alla forma dell'impugnazione non consente di ritenere il ricorso sorretto da concreta specificità, incorrendo pertanto nella declaratoria di inammissibilità; rilevato che a tale carenza può non supplire il richiamo all'atto di appello, senza ulteriori indicazioni dovendo ritenersi preclusa a questa Corte la possibilità di esercitare il sindacato cui viene sollecitata soltanto in astratto, ove non siano individuabili a monte le questioni che si assumono irrisolte; rilevato invero che il requisito della specificità dei motivi cui è condizionata l'ammissibilità del ricorso per cassazione, comporta non solo l'onere di dedurre le censure che la difesa intende muovere su punti circoscritti della decisione, ma altresì quando si lamenti l'omessa valutazione, da parte del giudice di appello, delle censure svolte con il relativo atto di gravame, di indicare quali siano le specifiche questioni pretermesse dovendo l'atto di ricorso essere autosufficiente, e cioè contenere la precisa prospettazione delle questioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre alla verifica, curandone l'integrale trascrizione o quanto meno riproducendone in modo sommario il contenuto (Sez. 2, n. 9029 del 05/11/2013 - dep. 25/02/2014, Mirra, Rv. 258962); rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il 27 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il P