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Ordinanza — n. 8910/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because the petitioner signed it personally instead of using a registered defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8910/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Dehaidehi Hamza inadmissible. The petitioner signed the petition personally, whereas the law requires such documents to be signed by a registered defense attorney. Consequently, the court ordered the petitioner to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals filed after August 3, 2017, must be signed by a registered defense attorney; failure to comply renders the appeal inadmissible and subjects the petitioner to costs and fines.

Parole chiave

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inadmissible appeal personal signature defense attorney requirement procedural costs Cassa delle Ammende prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria indigenza processuale non provata legittimazione ad agire

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 1 cod. proc. pen.
103 ha modificato l'art. 613, comma 1 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
272010); rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 613, comma 1 cod. proc. pen
103 ha modificato l'art. 613, comma 1 cod.
art. 616 cod. proc. pen
272010); rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEHAIDEHI HAMZA nato il 05/11/1983 avverso la sentenza del 25/07/2022 del TRIBUNALE di MILANOi dato avviso alle parti; I udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA GALTERIO; Rilevato che il ricorso di Dehaidehi Hamza deve essere dichiarato inammissibile in quanto sottoscritto personalmente dall'imputato; rilevato invero che la legge 23 giugno 2017, n. 103 ha modificato l'art. 613, comma 1 cod. proc. pen., stabilendo che tanto l'atto di ricorso quanto le memorie e i motivi nuovi debbono essere sottoscritti, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione, regola questa che si applica indistintamente a tutti i ricorsi proposti successivamente all'entrata in vigore della novella, ovverosia al 3 agosto 2017 (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010); rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativannente fissata come in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il 27 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente