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Ordinanza — n. 8908/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8908/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8908/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VETTORI ANTONIO nato a NAPOLI il 24/08/2002 avverso la sentenza del 06/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA GALTERIO; Rilevato che il ricorso di Antonio Vettori con il quale si lamenta la mancanza di motivazione in ordine al ragionamento probatorio seguito relativamente "alla qualificazione del reato nonché alla quantizzazione dello stesso" deve essere dichiarato inammissibile; rilevato che, al di là della scarsa intelligibilità del motivo di doglianza, l'accoglimento della richiesta in punto di determinazione della pena, trattandosi di sentenza definita ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., negli stessi termini oggetto del concordato determina una definitiva preclusione processuale all'esperibilità di successive impugnative sul punto; rilevato che, secondo quanto già affermato da questa Corte, è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018 - dep. 25/06/2018, Casero, Rv. 273194); rilevato invero che, avendo il ricorrente rinunciato a tutti i motivi di gravame ad eccezione di quelli relativi alla riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73 quinto comma d.P.R. 309/1990 e alla conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio, puntualmente accolti dalla Corte distrettuale, l'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione limita la cognizione del giudice di appello ai motivi non oggetto di rinuncia, che esulano dal presente ricorso; rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo

Regesto Legislator

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art. 599 bis cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 8908/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 599 bis cod. proc. pen., negli stessi termini oggetto del concordato determina una definitiva preclusione processuale all'esperibilità di successive impugnative sul punto; rilevato che, secondo quanto già affermato da questa Corte, è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018 - dep. 25/06/2018, Casero, Rv. 273194); rilevato invero che, avendo il ricorrente rinunciato a tutti i motivi di gravame ad eccezione di quelli relativi alla riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73 quinto comma d.P.R. 309/1990 e alla conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio, puntualmente accolti dalla Corte distrettuale, l'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione limita la cognizione del giudice di appello ai motivi non oggetto di rinuncia, che esulano dal presente ricorso; rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo

Parole chiave

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alleggerimento della pena revisione della sentenza penale adeguamento della pena remissione della pena revoca della sospensione condizionale attenuazione libera della pena

Disposizioni normative citate

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art. 599 bis cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VETTORI ANTONIO nato a NAPOLI il 24/08/2002 avverso la sentenza del 06/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA GALTERIO; Rilevato che il ricorso di Antonio Vettori con il quale si lamenta la mancanza di motivazione in ordine al ragionamento probatorio seguito relativamente "alla qualificazione del reato nonché alla quantizzazione dello stesso" deve essere dichiarato inammissibile; rilevato che, al di là della scarsa intelligibilità del motivo di doglianza, l'accoglimento della richiesta in punto di determinazione della pena, trattandosi di sentenza definita ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., negli stessi termini oggetto del concordato determina una definitiva preclusione processuale all'esperibilità di successive impugnative sul punto; rilevato che, secondo quanto già affermato da questa Corte, è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018 - dep. 25/06/2018, Casero, Rv. 273194); rilevato invero che, avendo il ricorrente rinunciato a tutti i motivi di gravame ad eccezione di quelli relativi alla riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73 quinto comma d.P.R. 309/1990 e alla conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio, puntualmente accolti dalla Corte distrettuale, l'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione limita la cognizione del giudice di appello ai motivi non oggetto di rinuncia, che esulano dal presente ricorso; rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il 27 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Pres