Italian Supreme Court dismisses appeal on drug trafficking sentencing, citing discretionary judicial power.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Houcine Messelmani inadmissible, rejecting claims regarding sentencing quantification and the denial of generic mitigating circumstances. The court found that the lower court's detailed reasoning on drug severity, co-defendant actions, and the defendant's prior record fully justified the penalty without arbitrary discretion. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 133 c.p.; Art. 73 c.p.: Appeals against sentencing must demonstrate manifest illogicality or arbitrariness; the Supreme Court cannot substitute its judgment for the lower court's discretionary assessment of relevant statutory elements.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MESSELMANI HOUCINE nato il 27/07/1960 avverso la sentenza del 16/12/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA GALTERIO; Rilevato che il ricorso di Messelmani Houcine, che si compone di due motivi con i quali lamenta il vizio motivazionale in relazione 1) alla quantificazione della pena, 2) al diniego delle attenuanti generiche, deve essere dichiarato inammissibile; rilevato che quanto al primo motivo afferente al trattamento sanzionatorio, ovverosia ad un profilo della rejudicanda naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, non possono trovare ingresso in sede di legittimità le doglianze difensive che, non evidenziando alcuna valutazione manifestamente illogica od arbitraria, non arrivano a contrastare il vaglio di adeguatezza della pena; rilevato che la puntuale indicazione degli elementi fra quelli enucleati dall'art.133 cod. pen. ritenuti rilevanti ai fini della dosimetria del trattamento sanzionatorio risponde al corretto esercizio del potere discrezionale senza che gli stessi possano costituire oggetto di sindacato da parte di questa Corte, venendo correttamente dato rilievo ai fini della maggiore pericolosità della condotta alla natura pesante della droga smerciata che, proprio in ragione della mancata differenziazione da parte dell' cui all'art. 73 quinto comma tra droghe pesanti e droghe leggere, consente all'interno dell'arco edittale di graduare la pena, alla concorrente azione sinergica dei due coimputati tale da accreditare maggiori margini di riuscita del delitto e alla peculiare intensità del dolo, coerentemente desunta dalle somme trovate in possesso dell'imputato in assenza di giustificazioni sulla loro provenienza; rilevato che neanche in relazione al diniego delle attenuanti generiche, oggetto del secondo motivo, le censure difensive superano il vaglio di ammissibilità, risolvendosi nella mera contestazione di una motivazione che dà pienamente conto degli elementi fondanti il mancato riconoscimento del beneficio, costituiti dalla sussistenza di un precedente penale specifico a carico del prevenuto, di per sé ostativo ad un ridimensionamento della pena(cfr. ex multis Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899), e dalla mancanza di altri elementi suscettibili di favorevole valutazione, tanto più che la difesa neppure indica elementi di segno favorevole per l'imputato segnalati con il gravame ed indebitamente pretermessi; rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il 27 gennaio 2023 Il Consigliere estensor