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Ordinanza — n. 8905/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding motivation defects under Art. 616 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8905/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal filed by Guarino Luigi and Zabarino Addolorata inadmissible due to a lack of specific grounds. Although the defense argued the first-instance judgment was insufficiently motivated regarding evidence, the appellate court had already determined the appeal was generic and failed to contest the specific probative findings. Consequently, the court found no specific defects in the motivation to warrant a cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds raised do not specifically contest the defects in the lower court's motivation or if the appeal is deemed generic without identifying specific omissions.

Parole chiave

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inadmissible appeal defect in motivation generic appeal Art. 616 c.p.p. specific grounds required motivi di cassazione caso di garanzia nella promessa del fatto di un terzo verosimiglianza dei motivi d'asilo

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GUARINO LUIGI nato a TARANTO il 14/07/1956 ZABARINO ADDOLORATA nato a TARANTO il 23/11/1958 avverso la sentenza del 04/04/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA GALTERIO; Rilevato che il ricorso di Guarino Luigi deve essere dichiarato inammissibile; rilevato che l'unica contestazione sollevata in ordine alla estremamente stringata motivazione della sentenza impugnata tale da non consentire, secondo la difesa, di comprendere quali fossero le prove poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità né a fortiori la sottostante valutazione, non si confronta con lo specifico rilievo formulato dalla Corte di appello che afferma come l'impugnazione proposta fosse del tutto generica sul punto, in difetto di alcuna contestazione delle emergenze probatorie analizzate dalla sentenza di primo grado; rilevato conseguentemente che in difetto di alcuna evidenziazione delle specifiche doglianze rimaste prive di risposta da parte dei giudici del gravame e, soprattutto, delle ragioni della decisività delle lamentate omissioni motivazionali rispetto alla tenuta logico argomentativa della sentenza impugnata che comunque sottolinea come la droga fosse stata rinvenuta a bordo dell'auto guidata dall'imputato unitamente alla somma di danaro trovata sulla sua persona, non consente di rilevare il vizio della motivazione astrattamente invocato; rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il 27 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Presid