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Ordinanza — n. 8903/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of grounds under Art. 448 CPP regarding plea-based sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8903/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it challenged a plea-based sentencing decision without citing the specific statutory grounds permitted under Article 448 of the Code of Criminal Procedure. The defense failed to identify any of the limited exceptions, such as errors in the defendant's will or legal qualification, which are required to contest such sentences. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: Appeals against plea-based sentencing are strictly limited to specific grounds regarding the defendant's will, legal qualification, or penalty legality; appeals lacking these grounds are inadmissible.

Parole chiave

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plea-based sentencing inadmissible appeal Art. 448 CPP procedural exhaustion Cassation grounds motivi di cassazione motivi validi invocazione di motivi legali

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
309, per plurimi episodi di cessione e di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti; rilevato che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2- bis, cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
pen., cause che la difesa neppure individua, esula dalle ipotesi, tassativamente elencate dalla norma in esame, per le quali è consentito il ricorso innanzi a questa Corte; rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 129, cod. proc. pen.
Art. 444, cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
pen., cause che la difesa neppure individua, esula dalle ipotesi, tassativamente elencate dalla norma in esame, per le quali è consentito il ricorso innanzi a questa Corte; rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TUCCI GIUSEPPE nato a MANFREDONIA il 17/11/1993 avverso la sentenza del 04/07/2022 del GIP TRIBUNALE di FOGGIAi-dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA GALTERIO; Rilevato che con la sentenza in epigrafe indicata, pronunciata ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen., il Tribunale di Foggia ha applicato nei confronti di Giuseppe Tuccì, su concorde richiesta delle parti, la pena di tre anni di reclusione ed euro 14.00,00 di multa, per il reato ai sensi dell'art 73, quarto comma d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, per plurimi episodi di cessione e di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti; rilevato che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il Pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; rilevato che il profilo censurato, ovverosia la mancanza di valutazione e la conseguente carenza di motivazione sulla sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., cause che la difesa neppure individua, esula dalle ipotesi, tassativamente elencate dalla norma in esame, per le quali è consentito il ricorso innanzi a questa Corte; rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il 27 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Preside