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Ordinanza — n. 8899/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as factual qualification errors lack manifest error standards.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8899/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the alleged error in factual qualification did not meet the strict threshold of manifest error required by law. Although the appellant argued the conviction was too severe based on his unblemished record, the court found this argument insufficient to challenge the judge's specific findings on drug types and preparation methods. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448 comma 2-bis c.p.p.; Art. 444 c.p.p.: Appeals challenging factual qualification are admissible only for manifest error or pale eccentricity, excluding cases where the qualification remains within reasonable debate based on uncontested procedural records.

Parole chiave

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manifest error standard factual qualification appeal drug trafficking conviction cassation inadmissibility procedural costs award imputazione per reati di stupefacenti traffico aggravato di cocaina dipendenza da sostanze

Disposizioni normative citate

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Art. 444 c.p.p.
Art. 448 comma 2-bis c.p.p.
309/1990, deve essere dichiarato inammissibile; rilevato che, pur rientrando il motivo di doglianza fra quelli formalmente consentiti ex lege, in quanto ricompreso tra le ipotesi tassativamente previste dall'art. 448 comma 2-bis cod.
Art. 616 c.p.p.
D.P.R. 309/1990, Art. 73, quinto comma
con cui lamenta la qualificabilità del fatto ai sensi dell'art. 73, quinto comma d.P.R.
art. 444 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta e altro, Rv. 264153
Sez. 6, n. 2721 del 08/01/2018, Bouaroua, Rv. 272026
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLUCCI MICHELE nato a CORATO il 28/02/2001 avverso la sentenza del 15/09/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TRANItdato avviso alle_p_arti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA GALTERIO; Rilevato che il ricorso di Michele Colucci avverso la sentenza resa nei suoi confronti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. con cui lamenta la qualificabilità del fatto ai sensi dell'art. 73, quinto comma d.P.R. 309/1990, deve essere dichiarato inammissibile; rilevato che, pur rientrando il motivo di doglianza fra quelli formalmente consentiti ex lege, in quanto ricompreso tra le ipotesi tassativamente previste dall'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen., tuttavia la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza deve essere limitata ai casi di errore manifesto, ossia ai casi in cui sussiste l'eventualità che l'accordo sulla pena si trasformi in un accordo sui reati (Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta e altro, Rv. 264153), ovvero di qualificazione palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 6, n. 2721 del 08/01/2018, Bouaroua, Rv. 272026), mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità non già sulla base di astratte congetture difensive, bensì di quanto emerge incontrovertibilmente dagli atti processuali; rilevato che, al di là di ogni altra osservazione, l'allegazione, quale unico indice in concreto addotto ai fini dell'eccepita lieve entità del fatto, della condizione di incensuratezza del prevenuto, non vale a contrastare la qualificazione giuridica datane dal giudice di merito alla luce della puntuale descrizione delle modalità della condotta contenuta nel capo di imputazione nel quale si fa espresso riferimento, oltre al dato quantitativo, altresì alla diversa tipologia degli stupefacenti, al possesso di materiale atto alla preparazione delle dosi e al confezionamento frazionato delle sostanze rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il 27 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Pr