Cassation appeal dismissed due to withdrawal; defendant waived appeal, triggering inadmissibility and costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Beji Abdesattar inadmissible because the defense counsel formally withdrew the request on November 24, 2022. Although the appellant initially argued for specific sentencing leniency and classification adjustments, the withdrawal had preclusive effects on the entire proceedings under Article 591 of the Criminal Procedure Code. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the appellant to pay the procedural costs and a fine to the Fine Collection Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 60 c.p.p.: The withdrawal of an appeal by the defense counsel produces preclusive effects, rendering the appeal inadmissible and subjecting the appellant to the loss of the case and associated costs.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEJI ABDESATTAR nato il 18/04/1966 avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA GALTERIO; Rilevato che avverso la sentenza di condanna in epigrafe indicata Beji Abdesattar ha proposto ricorso innanzi a questa Corte articolando in due motivi con i quali lamenta 1) la mancata derubricazione del reato contestato nella fattispecie di lieve entità ai sensi del 5° comma dell'art. 73 d.P.R. 309/1990, 2) l'eccessiva severità del trattamento sanzionatorio in ragione della mancata applicazione dell'art. 95 cod. pen.; rilevato che con successiva nota trasmessa via Pec in data 24.11.2022 il difensore nonché procuratore speciale dell'imputato, avv. Rosemary Patrizi Dos Anjos, ha dichiarato di rinunciare al ricorso; rilevato che avendo la rinuncia all'impugnazione effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, così come espressamente previsto dall'art. 591, primo comma lett.
a) cod. proc. pen. il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, esito al quale segue, in ragione del principio della soccombenza, l'onere delle spese processuali e della sanzione in favore della Cassa delle Ammende, liquidata tuttavia in via equitativa in misura più contenuta rispetto ai parametri seguiti in presenza di ricorso inammissibile stante la tempestiva comunicazione della rinuncia
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 500 in favore della Cassa delle Ammend