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Ordinanza — n. 8897/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding generic mitigating circumstances and full tax confiscation due to lack of legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8897/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared Matteo Sturiale's appeal inadmissible for two main reasons. First, complaints about the denial of generic mitigating circumstances were rejected because they failed to demonstrate a manifestly illogical or arbitrary assessment by the lower court. Second, the request for confiscation of the entire evaded tax amount was dismissed as it contradicts established jurisprudence regarding the scope of confiscable profits. Consequently, the appellant was ordered to bear the procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 62 bis cod. pen.; Art. 133 c.p.: The existence of mitigating circumstances under Art. 62 bis is a matter of fact judgment subject to the discretion of the trial judge, which cannot be reviewed on appeal unless the decision is manifestly illogical or arbitrary, and the assessment of the overall criminal intent prevails over isolated positive factors.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances tax evasion confiscation judicial discretion review procedural costs order manifestly illogical decision confisca dei proventi di reato procedura per sottrazione d'imposta esecuzione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 62 bis cod. pen.
Art. 133 c.p.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 62 bis cod. pen
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Sentenza n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
ex plurimis Sez. 2, Sentenza n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STURIALE MATTEO nato a OPPIDO MAMERTINA il 13/03/1978 avverso la sentenza del 08/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA GALTERIO; Rilevato che il ricorso di Matteo Sturiale, compendiandosi in due motivi con i quali lamenta 1) il diniego delle attenuanti generiche malgrado la sua corretta condotta processuale per aver assentito all'acquisizione degli atti, 2) la confisca della somma corrispondente all'intera imposta evasa, deve essere dichiarato inammissibile; rilevato che, quanto al primo motivo, non possono trovare ingresso in sede di legittimità le doglianze difensive che, non evidenziando alcuna valutazione manifestamente illogica od arbitraria, non arrivano a contrastare il vaglio di adeguatezza della pena, trattandosi di un profilo della rejudicanda naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito; rilevato che non vale reiterare in questa sede quale preteso elemento di segno positivo l'assenso dato dall'imputato all'acquisizione degli atti che, seppur portati all'attenzione della Corte distrettuale, è stato ritenuto sub valente rispetto all' intensità del dolo, alla mancanza di resipiscenza e alla peculiare caratura delinquenziale del prevenuto coerentemente tratta dalla sua bibliografia penale, stante il principio reiteratamente affermato da questa Corte secondo il quale la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62 bis cod. pen.

è oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal giudice di merito con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, e quindi anche sui soli elementi ritenuti ostativi alla concessione del beneficio la cui configurabilità preclude la disamina degli altri parametri dell'art.133 c.p. di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (cfr. ex plurimis Sez. 2, Sentenza n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549); rilevato che il secondo motivo si risolve nella prospettazione di enunciati in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità atteso che, coincidendo il profitto confiscabile in materia tributaria con il risparmio di spesa conseguente alla sottrazione degli importi evasi alla loro destinazione all'Erario, risparmio nel quale si traduce il beneficio derivato al suo autore dal compimento del delitto, del tutto irrilevante è la verifica in ordine alla sussistenza della correlativa disponibilità economica in capo all'imputato, stante l'accertata commissione del reato; rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il 27 gennaio 2023 Il Consigliere est