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Ordinanza — n. 8896/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against drug possession conviction for failing to prove trafficking intent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8896/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Nakir Kamal inadmissible, rejecting all four grounds raised by the defendant. The court found that the lower court's assessment of evidence regarding drug quantity, vehicle behavior, and cash possession was logical and sufficient to exclude personal use. Furthermore, the appeal failed to demonstrate any manifestly illogical sentencing or unsupported recidivism claims, leading to the dismissal of the case.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals to the Court of Cassation must demonstrate a specific logical flaw in the lower court's reasoning; generic complaints regarding the evaluation of evidence or the appropriateness of the sentence without pointing to a manifestly illogical or arbitrary decision are inadmissible.

Parole chiave

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drug possession trafficking Court of Cassation appeal inadmissible appeal manifestly illogical procedural costs traffico aggravato di stupefacenti confisca dei proventi di reato consumo di stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAKIR KAMAL nato il 22/04/1978 avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA GALTERIO; Rilevato che il ricorso di Nakir Kamal, compendiandosi in quattro motivi con i quali lamenta 1) la mancata dimostrazione che la droga in suo possesso fosse destinata allo spaccio 2) la congruità della pena in assenza di adeguata motivazione 3) l'applicabilità della recidiva 4) il diniego delle attenuanti generiche, deve essere dichiarato inammissibile; rilevato che quanto al primo motivo le dispiegate doglianze, appuntandosi sul giudizio valutativo della prova senza evidenziarne il vulnus sul piano logico argomentativo, risultano esclusivamente dirette a sollecitare una lettura alternativa del compendio probatorio precluso a questa Corte di legittimità; rilevato invero che il mancato rinvenimento di strurnentazione atta alla preparazione e confezionamento delle dosi, configurante soltanto uno dei possibili indicatori della destinazione della droga allo spaccio, non intacca l'esclusione all'eccepito uso personale, avendo i giudici di appello coerentemente valorizzato quali elementi ostativi e comunque distonici rispetto all'uso correlato al consumo diretto il quantitativo non modico dello stupefacente atto al confezionamento di quasi cinquanta dosi e le complessive modalità della condotta e, segnatamente, dalla presenza dell'imputato a bordo di un auto parcheggiata lungo la pubblica via in piena notte, circostanza, malgrado la constatazioneHde visdida parte degli agenti di PG, da costui addirittura negata in sede di interrogatorio, dalla presenza di un altro veicolo dietro la suddetta vettura, che si era dato alla fuga al sopraggiungere dei verbalizzanti e dal possesso di un'ingente somma di danaro, pari a circa C 2.700, che in ragione del piccolo taglio delle banconote, della loro custodia essendo state trovate arrotolate nella tasca dei pantaloni e della mancanza di verosimili giustificazioni in ordine sia alla loro provenienza, attesa la risalente datazione delle transazioni commerciali in cui, a sua detta, sarebbero state incassate, sia alla loro detenzione non comprendendosi perché portasse tale somma con sé nel cuore della notte; rilevato che quanto al secondo motivo afferente al trattamento sanzionatorio, ovverosia ad un profilo della rejudicanda naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, non possono trovare ingresso in sede di legittimità le doglianze difensive che, non evidenziando alcuna valutazione manifestamente illogica od arbitraria, non arrivano a contrastare il vaglio di adeguatezza della pena il cui discostamento dal minimo edittale, ma comunque al di sotto della media edittale, risulta accompagnato dall'indicazione degli elementi ritenuti a tal fine rilevanti, senza che neppure siano stati evidenziati dalla difesa fattori contrastanti eventualmente pretermessi; rilevato che del tutto generiche risultano le contestazioni in ordine all'applicabilità della recidiva, supportata da sufficiente e non illogica motivazione; rilevato che la difesa non oppone, in relazione al diniego delle attenuanti generiche oggetto del quinto motivo, elementi di segno positivo indebitamente pretermessi o trascurati dalla Corte distrettuale che ha coerentemente escluso il riconoscimento del beneficio in assenza di ragioni atte a giustificarne l'applicazione, tali non potendosi ritenere la circostanza che il prevenuto svolga attività lavorativa e che paghi le tasse, costituente un dovere a carico di ogni cittadino percettore di redditi; rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il 27 gennaio 2023 Il Con