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Ordinanza — n. 8895/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on drug cultivation appeal, citing lack of offensiveness and sentencing discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8895/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Giuseppe Marchese Ragona inadmissible, rejecting five grounds regarding his cannabis cultivation case. The court ruled that the request for a toxicological expert opinion was unnecessary under the summary procedure, and that the cultivation was not innocent due to its scale and lack of regulatory compliance. Furthermore, the court affirmed that the crime of drug cultivation is constituted by the plant's botanical conformity and potential to produce drugs, regardless of the specific THC content found, and that sentencing remains within the trial judge's discretion.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990; Art. 133 c.p.: The appeal is inadmissible when the request for expert testimony contradicts summary procedure rules, the alleged lack of offensiveness ignores the plant's potential to produce drugs, and the sentencing falls within the trial judge's discretionary scope.

Parole chiave

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drug cultivation crime summary procedure rules lack of offensiveness sentencing discretion inadmissible appeal cannabis phenotypic ratio illegal market insertion consumo di canapa

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990
Art. 133 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, Sentenza n. 30475 del 30/05/2019
Sez. U, Sentenza n. 12348 del 19/12/2019
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARCHESE RAGONA GIUSEPPE nato a TURSI il 21/05/1974 avverso la sentenza del 08/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA GALTERIO; Rilevato che il ricorso di Giuseppe Marchese Ragona, che si compendia di cinque motivi con i quali lamenta 1) la mancanza di pronuncia del GUP in ordine alla richiesta di perizia tossicologica 2) la mancanza di offensività della condotta risultando che tutta la cannabis sequestrata aveva un rapporto fenotipico inferiore ad "1" 3) l'inidoneità della piantagione a porre in pericolo il bene giuridico protetto, con conseguente configurabilità del reato impossibile 4) la mancata derubricazione del fatto nella fattispecie di cui all'art. 73 quinto comma d.P.R. 309/1990 in ragione del modestissimo quantitativo di stupefacente prodotto 5) la violazione dell'art.133 cod. pen. nella determinazione del trattamento sanzionatorio, deve essere dichiarato inammissibile; rilevato che il primo motivo, compendiandosi nella prospettazione di enunciati in palese contrasto con il dato normativo e con la corrente interpretazione giurisprudenziale, è manifestamente infondato essendo sufficiente ricordare che la richiesta di rito abbreviato cd. secco implica la rinuncia alle precedenti richieste istruttorie, accettando l'istante che rientrino nel novero delle risultanze utilizzabili ai fini della decisione allo stato degli atti le sole emergenze acquisite antecedentemente alla sua istanza, onde il GUP non era chiamato a rendere alcuna pronuncia sulla richiesta di perizia precedentemente svolta dalla difesa; rilevato che il secondo ed il terzo motivo, tra loro strettamente connessi afferendo entrambi all'assunta inoffensività della condotta in ragione del rapporto fenotipico inferiore ad accertato dalla disamina a campione delle piante di cannabis sativa, costituiscono la pedissequa riproduzione delle medesime doglianze articolate con l'atto di appello puntualmente disattese dalla Corte territoriale che ha correttamente osservato che la suddetta coltivazione è lecita solo quando si inscrive nella filiera regolata dalla L. 242/2016, riguardante un settore dell'attività agroalimentare funzionale alla produzione di fibre o agli usi espressamente consentiti dall'Unione Europea cui la piantagione dell'imputato era pacificamente estranea (Sez.

U, Sentenza n. 30475 del 30/05/2019, Castignani, Rv. 275956 - 01); rilevato che, in ossequio al principio di offensività nella sua accezione concreta, il reato di coltivazione di stupefacenti è r:onfigurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo ricavabile nell'immediatezza, essendo sufficiente la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e produrre sostanza stupefacente, non potendosi perciò dalla verifica relativa all'idoneità della condotta astrattamente sussumibile nella fattispecie incriminatrice a porre effettivamente a repentaglio il bene giuridico tutelato, con conseguente inconfigurabilità del reato in contestazione per mancanza di tipicità della condotta di coltivazione solo allorquando, in ragione delle tecniche rudimentali utilizzate e dello scarso numero di piante, da cui ricavare un modestissimo quantitativo di prodotto, possa desumersene la destinazione all'uso personale del prodotto "in assenza di significativi indici di un inserimento nel mercato illegale" (Sez.

U, Sentenza n. 12348 del 19/12/2019 - dep. 16/04/2020, Caruso, Rv. 278624); rilevato che l'accertamento tecnico eseguito, dal quale era emersa, sulla base del dato verificato dalla disamina dei campioni, la presenza di oltre 12 kg. di sostanza, da cui erano ricavabili oltre 123 grammi di THC puro sufficienti al confezionamento di 4.900 dosi medie singole, non risulta contestato, di talchè neppure può ritenersi passibile di censura il diniego della derubricazione del fatto nella fattispecie di lieve entità, oggetto del quarto motivo di ricorso, diniego che la Corte territoriale coerentemente fonda proprio sulle dimensioni della piantagione e sulla ingente capacità produttiva dell'imputato, e dunque sulla pericolosità dell'immissione sul mercato di tali considerevoli quantitativi; rilevato che quanto al quinto motivo afferente al trattamento sanzionatorio, ovverosia ad un profilo della rejudicanda naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, non possono trovare ingresso in sede di legittimità le doglianze difensive che, non evidenziando alcuna valutazione manifestamente illogica od arbitraria, non arrivano a contrastare il vaglio di adeguatezza della pena, fissata in misura corrispondente alla media edittale in ragione di specifiche argomentazioni correlate alla spiccata capacità a delinquere del prevenuto con cui la difesa neppure si confronta; rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il 27 gennaio 2