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Ordinanza — n. 8894/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of argumentation and procedural confusion regarding sentencing balance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8894/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal filed by Sandra Trinca inadmissible for failing to meet procedural requirements. The appellant contested the lower court's assessment of evidence and the balance between aggravating and mitigating circumstances, but the appeal merely repeated arguments from the second instance without addressing specific reasoning flaws. The court ruled that challenges to evidentiary evaluation belong to the trial judge, while the appeal incorrectly conflated sentencing balance with recidivism and complained about generic mitigating factors already recognized in the first instance.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if it fails to identify specific logical gaps in the lower court's reasoning or if it confuses distinct legal institutions such as sentencing balance and recidivism, thereby lacking the necessary argumentative confrontation required for admissibility.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of argumentative confrontation sentencing balance review evidentiary evaluation scope procedural confusion recidivism traffico aggravato di stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti confisca dei proventi di reato

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRINCA SANDRA nato a ALBANO LAZIALE il 03/01/1954 avverso la sentenza del 26/04/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA GALTERIO; Rilevato che il ricorso di Sandra Trinca, che si compendia in due motivi con i quali contesta 1) l'affermazione di responsabilità in ragione della approssimativa ed unilaterale valutazione delle risultanze istruttorie 2) il giudizio di equivalenza tra le circostanze aggravanti ed attenuanti, deve essere dichiarato inammissibile; rilevato che quanto al primo motivo le devolute doglianze, oltre a riprodurre quelle già formulate con l'atto di appello senza alcun confronto argomentativo con i puntuali rilievi svolti sul punto dalla Corte clistrettuale, sono volte a prefigurare una lettura alternativa del compendio istruttorio, senza individuare alcuna frattura logica o carenza argomentativa nelle quali possa compendiarsi il devoluto vizio motivazionale, che, deve essere ancora una volta ricordato, si sostanzia nel solo accertamento della congruità e coerenza dell'apparato argomentativo, con riferimento a tutti gli elementi acquisiti nel corso del processo, e non al suo contenuto valutativo, fuoriuscendo dal perimetro operativo di questa Corte il controllo tra prova e decisione; rilevato che il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria ad essa sottesa, esclusivamente riservata al giudice di merito che ha compiutamente esaminato le risultanze processuali costituite dal rinvenimento sulla sua persona di alcuni tranci di cocaina, nonché nella detenzione nella sua abitazione, all'interno di un mobile di cui aveva la chiave, di un ben più elevato quantitativo della stessa sostanza unitamente ad un bilancino di precisione, di un'agenda e di un quaderno contenenti annotazioni di nomi e cifre, la cui giustificazione è stata ritenuta del tutto implausibile e c:he viene contestata nel presente ricorso con deduzioni di mero fatto, palesemente dissonanti dalla versione da costei resa agli agenti di PG, e di una cospicua somma di danaro incompatibile con la condizioni di precarietà economica della prevenuta, percettrice di reddito di cittadinanza, e dei figli con lei conviventi, tutti elementi dai quali è stata coerentemente desunta la destinazione della sostanza allo spaccio; rilevato, quanto al secondo motivo, che le censure sollevate in ordine al giudizio di bilanciamento, oltre a rivelare una palese confusione tra il suddetto istituto e quello della recidiva che vengono dalla difesa accomunati quanto ai presupposti di applicabilità, attacca un profilo del trattamento sanzionatorio che non risulta essere stato mai devoluto ai giudici del gravame innanzi ai quali la ricorrente si era lamentata del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, riconosciutele invece sin dalla sentenza di primo grado; rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativannente fissata come in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il 27