Cassation appeals against agreed penalty are inadmissible unless they address specific statutory grounds. Appeals must relate to the expression of the defendant's will or legal qualification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Padolecchia, Ventrella, and Calabrese inadmissible without formalities. The appellants challenged a sentence applying an agreed penalty, arguing violations of the law regarding acquittal and mitigating circumstances. The court ruled that appeals against agreed penalties are strictly limited to specific grounds, which these generic arguments did not meet.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against sentences applying an agreed penalty are admissible only if they concern the expression of the defendant's will, the lack of correlation between the request and the sentence, the erroneous legal qualification of the facts, or the illegality of the penalty or security measure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PADOLECCHIA DOMENICO nato a BARI il 01/0611959 CALABRESE MARIA nato a BARI 11 11/05/1956 VENTRELLA NICOLA nato a BARI il 10/07/1998 avverso la sentenza del 06/07/2022 del TRIBUNALE di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione Domenico Padolecchia, Nicola Ventrella e Maria Calabrese ricorrono, i primi due tramite un unico atto di impugnazione a cura del medesimo Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui il Tribunale di Bari il 6 luglio 2022 ha applicato agli stessi la pena concordata con il Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in ordine al reato di cui gli artt. 56, 110, 624 bis e 625, comma 1, nn. 2 e 5, cod. pen.
I ricorrenti si affidano ad un unico motivo di ricorso, deducendo violazione di legge per difetto di motivazione in relazione all'omessp proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., nonc:hè la sola Maria Calabrese in ragione del mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 6, cod. pen. I ricorsi sono manifestamente infondati, poiché proposti in un caso non consentito: infatti, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, «Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»: e si tratta di ipotesi non ricorrenti nel caso di specie La Corte di cassazione, in ogni caso, ha ripetutamente affermato (v., ex plurimís, Sez.
U, 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270) che l'obbligo della motivazione della sentenza di applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura della stessa e deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, anche se succintamente, di aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (cioè sussistenza dell'accordo delle parti; corretta qualificazione giuridica del fatto; applicazione di eventuali circostanze; giudizio di bilanciamento; congruità della pena; concedibilità della sospensione condizionale della pena, ove la richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli negativi (ossia che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.).
Si tratta di verifiche che si rinvengono - in termini idonei - nella sentenza impugnata, che a pagina 4 richiama i verbali di arresto in flagranza, di sequestro ed di denuncia orale sporta della persona offesa. Motivazione peraltro non adeguatamente aggredita dalle - estremamente generiche - impugnazioni, che si limitano ad enunciare il preteso vizio, senza però illustrare lo stesso. La declaratoria di inammissibilità dei ricorsi va pronunciata, dunque, «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla richiamata legge n. 103 del 2017).
Non ravvisandosi ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che la Corte stima conforme a diritto ed equa, che si indica in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. C