Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 8890/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for excessive sentence as generic complaint lacks specific legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8890/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the appellant's complaint regarding excessive sentencing was generic and lacked specific legal grounds. The appellant vaguely contested the overall sanction without addressing the specific reasoning based on the defendant's lack of cooperation, which the court found sufficient and logical. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 133 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A cassation appeal alleging excessive sentencing is inadmissible if it is manifestly unfounded, generic, and not supported by concrete specificities or pertinent criticism.

Parole chiave

Generato dall'IA
excessive sentencing inadmissible appeal generic complaint lack of specificity court costs criminal appeal procedural law ritardo ingiustificato dell'azione penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 133 cod. pen.
Il ricorso, affidato ad un unico motivo con il quale si deduce genericamente violazione di legge (art. 133 cod. pen.) in ragione dalla eccessività della pena inflitta, è manifestamente infondato in quanto assertivo, generico e non sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent.
Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000
pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.
art. 624 cod. pen
pen., condannandolo alla pena di giustizia, ha riqualificato il fatto di cui al capo 1) ai sensi dell'art. 624 cod. pen.
art. 133 cod. pen
Il ricorso, affidato ad un unico motivo con il quale si deduce genericamente violazione di legge (art. 133 cod. pen.) in ragione dalla eccessività della pena inflitta, è manifestamente infondato in quanto assertivo, generico e non sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria.
art. 616 cod. proc. pen
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000
pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TUDOR IONUT CIPRIAN nato il 24/02/1988 avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione Ionut Ciprian Tudor ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Bologna il 22 aprile 2022, in parziale riforma della decisione con la quale il Tribunale di Bologna il 1.4 dicembre 2021, all'esito del giudizio abbreviato, lo ha riconosciuto responsabile dei reati di cui agli artt. 110, 624, 624 bis e 625, comma 1, n. 2, cod. pen., condannandolo alla pena di giustizia, ha riqualificato il fatto di cui al capo 1) ai sensi dell'art. 624 cod. pen. ed ha rideterminato, riducendola, la pena.

Il ricorso, affidato ad un unico motivo con il quale si deduce genericamente violazione di legge (art. 133 cod. pen.) in ragione dalla eccessività della pena inflitta, è manifestamente infondato in quanto assertivo, generico e non sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria. Il ricorrente infatti contesta in modo assai vago il complessivo trattamento sanzionatorio, che risulta sorretto da motivazione non sindacabile in sede di legittimità in quanto sufficiente, logica e congrua, incentrata sulla mancata collaborazione dell'imputato (penultima pag. della sentenza impugnata).

Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 dicemb