Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 8887/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding minor offense exemption.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8887/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay costs. The appellant argued that the lower court failed to apply the exemption for minor offenses under Article 131-bis of the Penal Code. The court rejected this claim as generic and lacking specific factual support required for a cassation review.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: The appeal must be based on specific grounds; generic complaints regarding the non-application of the minor offense exemption are inadmissible if not supported by concrete facts.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal minor offense exemption lack of specific grounds cassation review penal code article 131-bis deposizione inattendibile difetto di motivazione azione di responsabilità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
=ssendo, dunoce , il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 proc.
Art. 131-bis c.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000
oen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAROZZI DAVIDE nato a MODENA il 26/05/1982 avverso la sentenza del 22/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione Davide Barozzi ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Bologna il 22 novembre 2021 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Modena, i! 23 settembre 2020, lo ha riconosciuto responsabile del reato di all'art. 185, comma 2, lett. c), e comma 2-bis, del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 283, condannandolo alla pena di giustizia.

Il ricorrente si affida ad un unico complessivo motivo con il, quale deduce promiscuamente violazione di legge (131-bis cod, pen.) e difetto di motivazione della decisione„ sotto I profilo della mancata applicazione della causa di non punibilltà della particolare tenuità del fatto. lr:C0750 nnanifestamente infondato, in quanto generico e non sorretto da concreta specif:cità e pertinenza censoria. Il ricorrente, infatti, richiamati i principi ge_ne_ra.. ed alcuni precedenti della Corte di cassazione, contesta in modo cenerco .a va-:lr..:tazione compiuta da:

Giudici di merito, che invece risulta sorretta Ce motivazione non sindacabile in sede di legittimità in quanto sufficiente, logica c anche ciLanto alla mancata applicazione della invocata causa di non r. =ssendo, dunoce , il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 proc. oen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile ii ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso 11 7 d