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Ordinanza — n. 8885/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for being generic, lacking specific legal arguments, and unsupported by concrete facts regarding sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8885/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible because it was manifestly unfounded, generic, and lacked specific legal arguments. The appellant vaguely contested the sentencing without providing concrete details or challenging the sufficient, logical, and congruous reasoning of the lower court. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 62 bis and 133 c.p.: A cassation appeal is inadmissible if it is manifestly unfounded, generic, and lacks specific legal arguments or concrete factual support required for censure.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic legal arguments lack of specific censure sentencing review standards procedural costs award errore giudiziario perizia per accertamento dell'età perseguimento penale per diffamazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod.
Art. 62 bis c.p.
Art. 133 c.p.
art. 616 cod. proc. pen
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent.

Giurisprudenza citata

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Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 13 giugno 2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ERRICO FRANCESCO nato a NAPOLI il 18/11/1980 avverso la sentenza del 28/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione Francesco Errico ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Napoli il 28 febbraio 2022 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Napoli il 21 settembre 2017 lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen., in conseguenza condannandolo alla pena di giustizia.

Il ricorrente si affida ad un solo motivo con il quale deduce genericamente violazione di legge (artt. 62 bis e 133 cod. pen.) in relazione al trattamento sanzionatorio, con particolare riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione. Il ricorso è manifestamente infondato in quanto assertivo, generico e non sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria. Il ricorrente contesta in modo assai vago il complessivo trattamento sanzionatorio, che risulta sorretto da motivazione non sindacabile in sede di legittimità in quanto sufficiente, logica e congrua, incentrata sulle modalità della condotta, sull'assenza di ragioni giustificative apprezzabili e sui precedenti penali dell'imputato (penultima ed ultima pagina della sentenza impugnata).

Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 dic