Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific argumentation regarding non-prosecution grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the sole ground relied upon was a mere repetition of an argument already rejected by the Court of Appeal. The appellant failed to provide new, specific reasoning to challenge the lower court's application of the non-prosecution provision based on the defendant's criminal history. Consequently, the appeal was rejected as manifestly unfounded, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are not specific and do not constitute a genuine critique of the lower court's decision, but rather a mere repetition of arguments already dismissed.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETRERA ALESSANDRO nato a MILANO il 27/10/1966 avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione Alessandro Petrera ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Milano il 17 marzo 2022 ha integralmente confermato la decisione, impugnata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Milano il 3 luglio 2020 lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui agli artt. 56 e 624 cod. pen., condannandolo alla pena di giustizia.
Il ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale deduce violazione di legge in relazione all'omessa applicazione della causa di non punibilità per speciale tenuità del fatto (art. 131-bis cod. pen.). Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto articolato su una doglianza che si risolve nella pedissequa reiterazione di un motivo già dedotto in appello e puntualmente disatteso dalla Corte di merito, dovendosi pertanto lo stesso considerare non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour Sami, Rv. 277710;
Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Al riguardo, la Corte di appello ha già spiegato, con motivazione sufficiente, ncn illogica e non incongrua, gli elementi che hanno indotto al rigetto del gravame (ultima pagina della sentenza impugnata), rappresentati dai numerosi precedenti penali dell'imputato, che impediscono di ravvisare le condizioni stabilite dalla legge ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità in questione. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.
P.Q.M., Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il