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Ordinanza — n. 8883/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to repetition of rejected arguments and lack of specific critique.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8883/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible and ordered the appellant to pay costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred by relying on the victim's prior statements because the victim's health issues prevented further testimony. The court rejected this, noting the arguments merely repeated those already dismissed at the appellate level without providing a new, specific critique of the reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 512 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already rejected by the lower court without offering a specific, reasoned critique of the judgment's reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetition of arguments lack of specific critique health of witness victim's statements carenza di credibilità oggettiva testimonianza della vittima gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

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Art. 512 cod. proc. pen.
La ricorrente si affida a due motivi con i quali deduce violazione di legge (art. 512 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisa -dosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent.
art. 512 cod. proc. pen
La ricorrente si affida a due motivi con i quali deduce violazione di legge (art. 512 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisa -dosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour Sami
Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco
Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco,, Rv.
Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri
255568; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv.
Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000
pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASALGRANDE MIRANDA nato a TREVISO il 20/03/1971 avverso la sentenza del 17/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione Miranda Casalgrande ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Milano il 17 febbraio 2022 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputata, con la quale il Tribunale di Milano l'11 febbraio 2020, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto la stessa responsabile del reato di cui agli artt. 61, comma 1, n. 5, 624 e 625, comma 1, n. 4, cod. pen., in conseguenza condannandola alla pena di giustizia.

La ricorrente si affida a due motivi con i quali deduce violazione di legge (art. 512 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in relazione alla affermazione della penale responsabilità dell'imputata, in ragione della inutilizzabilità a tal fine, quale unico elemento a sostegno, delle dichiarazioni rese della persona offesa nella denuncia-querela laddove costei non sia più in grado di rendere testimonianza a causa di gravi problemi di salute sopravvenuti. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto articolato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma solo apparenti in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour Sami, Rv. 277710;

Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco,, Rv. 255568; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Al riguardo, la Corte di appello (p.

3) ha già spiegato, con motivazione sufficiente, non illogica e non incongrua, gli elementi che hanno indotto al rigetto del gravame: le avverse e sopravvenute condizioni di salute del querelante, tali da non consentirgli di essere sottoposto ad esame dibattimentale, integrano un'ipotesi di impossibilità di natura oggettiva che giustifica l'utilizzo, ai fini della decisione, delle dichiarazioni contenute nella querela, in quanto non collegate all'intento di sottrarsi al contraddittorio dibattimentale. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisa -dosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci