Italian Supreme Court dismisses criminal appeal for drunk driving as manifestly unfounded due to lack of specific argumentation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the criminal appeal manifestly unfounded and inadmissible. The appellant argued for reduced liability and lighter penalties based on lack of evidence regarding intoxication and absence of aggravating circumstances. The court rejected these claims because they merely repeated arguments already dismissed by the lower courts without providing new, specific reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 617 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is manifestly unfounded, specifically when it consists solely of a pedissequo repetition of grounds already rejected by the court of first instance without offering a new, specific critique.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRECO CALOGERO nato a GELA il 22/09/1989 avverso la sentenza del 19/01/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione Calogero Greco ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Caltanissetta il 19 gennaio 2022 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Gela il 14 giugno 2021, all'esito del giudizio abbreviato, lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, condannandolo alla pena di giustizia.
Il ricorrente si affida a tre motivi con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione: al difetto di prova circa lo stato di ebbrezza dell'imputato e alla mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 186, comma 2 sexies; alla ritenuta eccessività della pena inflitta e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; e in ordine all'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto palesemente articolato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour Sami, Rv. 277710;
Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Al riguardo, la Corte di appello ha già spiegato (pp. 3-7) con motivazione sufficiente, non illogica e non incongrua, gli elementi che hanno indotto al ricietto del gravame: l'imputato è stato fermato per il controllo alle ore 03:00 mentre si trovava alla guida del veicolo in stato di ebbrezza, come risultante dai sintomi rilevati dalla p.g. e dai risultati dell'alcoltest; la Difesa non ha prospettato alcun concreto elemento positivo ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, mentre assumono rilievo i diversi precedenti penali dell'imputato; questi ultimi, assieme all'elevato livello di tasso alcolemico, secondo i decidenti dimostrano la notevole pericolosità sociale del soggetto, tale da giustificare lo scostamento dal minimo edittale e l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida nella durata massima.
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così