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Ordinanza — n. 8878/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific argumentation regarding special non-punishability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8878/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Pietro Cangelosi inadmissible, ruling that the grounds were not specific enough to challenge the lower court's decision. The appellant argued for non-punishability based on the special leniency of the offense (art. 131-bis), citing the return of misappropriated funds as a new fact. The court rejected this, noting the argument merely repeated a previously dismissed claim without providing new reasoning to overcome the established intent of the crime.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it fails to provide specific and new arguments distinct from those already considered by the appellate court, as mere repetition of a rejected ground does not constitute a valid legal critique.

Parole chiave

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inadmissible appeal special non-punishability lack of specificity repetition of grounds procedural dismissal motivi di cassazione revisione della sentenza penale condanna al pagamento pecuniario

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod.
Art. 131-bis c.p.
Il ricorrente si affida ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge in relazione all'omessa applicazione della causa di non punibilità per speciale tenuità del fatto (art. 131-bis cod.
art. 131-bis cod. pen
Il ricorrente si affida ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge in relazione all'omessa applicazione della causa di non punibilità per speciale tenuità del fatto (art. 131-bis cod. pen.).
art. 616 cod. proc. pen
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour Sami
Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco
Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv.
Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri
255568; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv.
Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000
pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANGELOSI PIETRO nato a MAZARA DEL VALLO il 09/07/1977 avverso la sentenza del 23/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; , a Motivi della decisione Pietro Cangelosi ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Palermo il 23 settembre 2021, in parziale riforma della decisione con cui il Tribunale di Marsala il 20 marzo 2019, all'esito dell'abbreviato, ha riconosciuto l'imputato responsabile dei reati di cui agli artt. 79, comma 1, lett. d), e 95 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, condannandolo alla pena di giustizia, ha dichiarato estinto per prescrizione il reato commesso in data 30 settembre 2013 e, quanto all'ulteriore parte dell'imputazione, ha confermato la condanna rideterminando in melius la pena.

Il ricorrente si affida ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge in relazione all'omessa applicazione della causa di non punibilità per speciale tenuità del fatto (art. 131-bis cod. pen.). È stata depositata memoria datata 23 novembre 2022 con la quale il ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso, evidenziando a tal fine l'avvenuta restituzione in favore dell'Erario delle somme indebitamente percepite a seguito dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto palesemente articolato su una doglianza che si risolve nella pedissequa reiterazione di un motivo già dedotto in appello e puntualmente disatteso dalla Corte di merito, dovendosi pertanto lo stesso considerare non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour Sami, Rv. 277710;

Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Al riguardo, la Corte di appello ha già spiegato (alla p. 10), con motivazione sufficiente, non illogica e non incongrua, gli elementi che hanno indotto al rigetto del motivo in esame, rappresentati dalla particolare intensità del dolo che ha connotato l'omessa indicazione, per più anni, della parte più rilevante dei redditi familiari e che dimostra una significativa carica offensiva del fatto. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec