Italian Court dismisses criminal appeal for lack of specific argument regarding statutory mitigation circumstance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because it merely reiterated a ground already rejected by the Court of Appeal without providing new arguments. The appellant argued for a statutory mitigation based on feeding his children, but the lower court correctly noted his pension and that family aid does not exceed normal solidarity. Consequently, the appeal was rejected as non-specific, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 62 c.p.: An appeal must contain specific and arguable grounds; mere repetition of rejected arguments without new analysis renders it inadmissible, and the appellate court's reasoning remains valid if sufficient and non-contradictory.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALENTINO ANDREA nato a CAMPI SALENTINA il 02/07/1985 avverso la sentenza del 22/10/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione Andrea Valentino ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Lecce il 22 ottobre 2021 ha integralmente confermato la decisione, impugnata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Lecce il 4 aprile 2019, a seguito di giudizio abbreviato, lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui agli artt. 110, 624 e 625, comma 1, n. 2, cod. pen., in conseguenza condannandolo alla pena di giustizia.
Il ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 2 cod. pen., atteso che l'imputato avrebbe commesso il fatto per sfamare i figli. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto articolato su una doglianza che si risolve nella pedissequa reiterazione di un motivo già dedotto in appello e puntualmente disatteso dalla Corte di merito, dovendosi pertanto lo stesso considerare non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour Sami, Rv. 277710;
Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Al riguardo, la Corte di appello ha già spiegato, con motivazione sufficiente, non illogica e non incongrua, gli elementi che hanno indotto al rigetto del gravame (pag. 2 della sentenza impugnata), rappresentati dalla circostanza che l'imputato percepisce una pensione nonché dalla possibilità di ravvisare l'attenuante in questione solo laddove i motivi dell'azione criminosa superino l'entità della morale comune media, mentre l'aiuto prestato dal padre ai figli non può considerarsi eccedente i limiti della normale solidarietà familiare.
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis