Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifest lack of specific argumentation against lower court findings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Julka Feliciani inadmissible and ordered her to pay costs. The appellant argued that the lower courts failed to prove the causal link between entering a home and stealing goods, and incorrectly omitted the special exemption for minor offenses. The court rejected these claims as fact-based rather than legal, noting they merely repeated arguments already dismissed at the appellate level without providing new, specific reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it is manifestly unfounded and lacks specific argumentation against the lower court's factual findings, constituting a mere repetition of previously rejected grievances.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FELICIANI JULKA nato a SCIACCA il 24/11/1991 avverso la sentenza del 21/03/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione Julka Feliciani ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Cagliari il 21 marzo 2022 ha integralmente confermato la decisione, impugnata dall'imputata, con la quale il Tribunale di Cagliari il 17 novembre 2020, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto la stessa responsabile del reato di cui all'art. 624 bis cod. pen., condannandola alla pena di giustizia.
La ricorrente si affida ad un solo motivo con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione sia in relazione alla affermazione della penale responsabilità dell'imputata, non essendo provato il nesso finalistico tra l'ingresso nell'abitazione e la sottrazione dei beni di proprietà della persona offesa, sia in ordine all'omessa applicazione della causa di non punibilità per speciale tenuità del fatto (art. 131-bis cod. pen.) a seguito di riqualificazione giuridica dello stesso. Il ricorso è manifestamente infondato poiché, al di là dell'apparente richiamo al vizio di violazione di legge, in realtà è costruito in fatto, contrapponendo la ricorrente alla ricostruzione ed alla valutazione operate dai Giudici di merito, assistite da motivazione che risulta non incongrua né illogica, prospettazioni alternative stimate soggettivamente preferibili.
Esso, inoltre, è palesemente articolato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour Sami, Rv. 277710; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).
Al riguardo, la Corte di appello ha già spiegato con motivazione sufficiente, non illogica e non incongrua, gli elementi che hanno indotto al rigetto del gravame (pagine nn. 6-8 della sentenza impugnata), rappresentati dalla ricostruzione dei fatti precisata a dibattimento dalla persona offesa e, quanto alla richiesta di applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., dalla cornice edittale prevista per la fattispecie di furto in abitazione. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così