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Ordinanza — n. 8873/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds regarding continuity of crimes and procedural repetition.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8873/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because it merely repeated a ground already rejected by the Court of Appeal without providing new argumentation. The appellant argued for continuity between aggravated theft and resistance to a public official, but the lower court had already sufficiently explained why these crimes were distinct based on their execution. Consequently, the appeal was rejected as non-specific, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 81 c.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it consists solely of a repetition of grounds already examined and rejected in the lower court without offering a specific, critical argument against the judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific grounds continuity of crimes procedural repetition Court of Cassation responsabilità penale dei minori confessione responsabilità penale

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod.
Art. 81 c.p.
Il ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale deduce violazione di legge (art. 81, comma 2, cod.
Art. 110 c.p.
Art. 624 c.p.
Art. 625 c.p.
Art. 337 c.p.
art. 616 cod. proc. pen
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour Sami
Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco
Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv.
Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri
255568; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv.
Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 13 giugno 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALAFIORE SAMUELE nato a PALERMO il 19/08/1999 avverso la sentenza del 25/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione Samuele Calafiore ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Palermo il 25 marzo 2021 ha integralmente confermato la decisione, impugnata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Palermo il 10 luglio 2020, a seguito di giudizio abbreviato, lo ha riconosciuto responsabile dei reati di cui agli artt. 110, 624, 625, comma 1, nn. 2 e 7, e 337 cod. pen., condannandolo alla pena di giustizia.

Il ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale deduce violazione di legge (art. 81, comma 2, cod. pen.) e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della continuazione tra i reati di furto aggravato di cui ai capi a) e b) dell'editto e quello di resistenza a pubblico ufficiale di cui al capo c) della stessa. Il ricorso è manifestamente infondato,, in quanto è articolato su una doglianza che si risolve nella pedissequa reiterazione di un motivo già dedotto in appello e già puntualmente disatteso dalla Corte di merito, dovendosi pertanto lo stesso considerare non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour Sami, Rv. 277710;

Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Al riguardo, la Corte di appello ha già spiegato, con motivazione sufficiente, non illogica e non incongrua, gli elementi che hanno indotto al rigetto del gravame (pag. 4 della sentenza impugnata), rappresentati dalla ritenuta estemporaneità ed occasionalità del reato di resistenza rispetto alle due condotte di furto, come emerge dalle modalità esecutive della condotta. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso