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Ordinanza — n. 8872/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific argumentation and repetition of rejected grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8872/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Chiara Santo's appeal inadmissible because it merely repeated arguments already rejected by the Court of Appeal without providing new specific reasoning. Santo argued for generic mitigating circumstances and a fine instead of imprisonment, but the court found her complaints lacked the necessary critical depth required by law. Consequently, the appeal was rejected, and Santo was ordered to pay court costs and a monetary penalty.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 609 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it consists solely of a repetition of grounds already rejected in the lower court judgment without offering a specific and arguable critique of the legal reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific argumentation repetition of rejected grounds generic mitigating circumstances substitution of penalty court costs and fine criminal procedure code irregolarità finanziarie

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent.
Art. 609 cod. proc. pen.
Art. 116, comma 13, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
art. 616 cod. proc. pen
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour Sami
Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sannmarco
Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sannmarco, Rv.
Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri
255568; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv.
Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000
pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIARA SANTO nato a MESSINA il 05/11/1976 avverso la sentenza del 01/04/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione Santo Chiara ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Messina I'l aprile 2022 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Messina I'l dicembre 2021 lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 116, comma 13, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.

Il ricorrente si affida ad un solo motivo con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, con particolare riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed alla mancata sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto palesemente articolato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour Sami, Rv. 277710;

Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sannmarco, Rv. 255568; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Al riguardo, la Corte di appello ha già spiegato, con motivazione che risulta sufficiente, non illogica e non incongrua, gli elementi che hanno indotto alla conferma della sentenza impugnata (pag. 2), rappresentati dai gravi precedenti penali dell'imputato, anche per delitti associativi, e dal carattere prossimo al minimo edittale della pena inflitta. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i