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Ordinanza — n. 8871/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against theft conviction for electricity misuse due to lack of specific argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8871/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared Giuseppe Alleruzzo's cassation appeal inadmissible because it merely repeated arguments already rejected by the lower courts without providing new substantive criticism. The defendant argued he lacked possession of the property and lacked subjective intent, but the appellate court had already established his intent to profit from unpaid energy and the duration of the theft. Consequently, the court found the appeal manifestly unfounded and ordered the payment of legal costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 600 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it consists solely of a pedissequa repetition of grounds already rejected in the lower instance without offering a specific, argumentative critique of the judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetition of grounds lack of specific argumentation theft of electricity cassation procedure allegazioni di persecuzione contraddittorie considerazioni di protezione ambientale verdetto di colpevolezza

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent.
Art. 600 cod. proc. pen.
Art. 624 cod. pen.
Art. 625 cod. pen.
Art. 62 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent.

Giurisprudenza citata

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Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000
pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.
Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour Sani
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALLERUZZO GIUSEPPE nato a MESSINA il 31/07/1955 avverso la sentenza del 18/12/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione Giuseppe Alleruzzo ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Messina il 18 dicembre 2020 ha integralmente confermato laG decisione, appellata dall'imputato, con la quale il vn hW Tribunale diV3arcellona P.G, il 25 novembre 2019 lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen., condannandolo alla pena di giustizia.

Il ricorrente si affida a tre motivi con i quali deduce violazione di legge: in relazione all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, sia poiché non è possibile attribuire la manomissione del contatore all'imputato, in quanto all'inizio del fatto egli non era in possesso dell'immobile e anche dopo il rilascio dello stesso il furto di energia elettrica non è stato interrotto, sia per difetto dell'elemento soggettivo del reato; nonché violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4, cod. pen., stante il comportamento processuale dell'imputato e la particolare tenuità del danno arrecato.

Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto articolato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma solo apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour Sani, Rv. 277710). Al riguardo, la Corte di appello (alle pp. 2-3) ha già spiegato, con motivazione sufficiente, non illogica e non incongrua, gli elementi che hanno indotto al rigetto del gravame: la data di inizio e fine sottrazione dell'energia elettrica si individua con riferimento al periodo nel quale l'imputato ha avuto in uso l'abitazione senza stipulare un contratto per l'erogazione di energia, da tenere ben distinta dalla data di accertamento della manomissione e dal periodo preso in considerazione dai tecnici Enel al fine di ricostruire i consumi; quanto all'elemento soggettivo del reato, esso risulta acclarato dall'intenzione dell'imputato di ottenere il profitto derivante dall'erogazione di energia elettrica senza doverla pagare; quanto al trattamento sanzionatorio, non sussistono elementi della condotta valorizzabili in termini positivi, né il danno può considerarsi tenue atteso che la sottrazione di energia elettrica è stata protratta per oltre un anno.

Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente 21 pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos