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Ordinanza — n. 8870/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for being generic, lacking specific legal grounds regarding sentencing and generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8870/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible due to its generic nature and lack of specific legal arguments. The appellant challenged the sentencing under Articles 110, 624, and 625 of the Penal Code, claiming a violation of Articles 62 bis and 133 regarding the denial of generic mitigating circumstances. The court rejected this claim because the appeal was vague, unsupported by concrete facts, and the lower court's reasoning was sufficient and logical.

Regesto Legislator

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Art. 62 bis, 133 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if it is manifestly unfounded, generic, and lacks specific censorial pertinence, without requiring proof of fault in the determination of inadmissibility.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic legal argument lack of specific pertinence generic mitigating circumstances sentencing review standard momento del reato accusa penale risarcimento per atto illecito

Disposizioni normative citate

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Art. 62 bis cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent.
Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000
pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.
art. 616 cod. proc. pen
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent.

Giurisprudenza citata

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Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000
pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELIAN ANDREA nato a PESCARA il 25/03/1980 avverso la sentenza del 03/12/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione Andrea Elian ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di L'Aquila il 3 dicembre 2021 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Pescara il 4 ottobre 2019, a seguito di giudizio abbreviato, lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui agli artt. 110, 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen., in conseguenza condannandolo alla pena stimata di giustizia.

Il ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale deduce genericamente violazione di legge (artt. 62 bis e 133 cod. pen.) in relazione al trattamento sanzionatorio, con particolare riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è manifestamente infondato in quanto assertivo, generico e non sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria. Il ricorrente infatti si limita a contestare in modo assai vago il complessivo trattamento sanzionatorio, che risulta sorretto da motivazione non sindacabile in sede di legittimità in quanto sufficiente, logica e congrua, incentrata sulle modalità della condotta e sui numerosi precedenti penali specifici dell'imputato (ultima pagina della sentenza impugnata).

Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 di