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Ordinanza — n. 8868/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds regarding habitual conduct negating special leniency. Appeal court already rejected habitual conduct argument. Court found no new specific grounds for cassation. Appeal court already rejected habitual conduct argument. Court found no new specific grounds for cassation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8868/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The cassation appeal was declared inadmissible because the sole ground raised merely reiterated an argument already fully examined and rejected by the appellate court. The appellant claimed non-punishability due to special leniency, but the appellate court had already determined the defendant's habitual conduct excluded this statutory mitigation. Consequently, the Supreme Court found the appeal lacked the specific, argumentative critique required by law and dismissed it without examining the merits.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it consists solely of a repetition of grounds already rejected in the appellate decision without providing new specific arguments or a distinct critique of the legal reasoning.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility special leniency habitual conduct lack of specific grounds reiteration of appellate rejection non-punishability statutory mitigation azione di convalida del sequestro detenzione di stupefacenti prove acquisite tramite sorveglianza

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod.
Art. 131-bis c.p.
Il ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'omessa applicazione della causa di non punibilità per speciale tenuità del fatto (art. 131-bis cod.
Art. 364 c.p.p.
art. 131-bis cod. pen
Il ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'omessa applicazione della causa di non punibilità per speciale tenuità del fatto (art. 131-bis cod. pen.).
art. 616 cod. proc. pen
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour Sami
Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco
Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv.
Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri
255568; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv.
Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000
pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIGGIANI ALESSIO nato a PESCARA il 10/06/1994 avverso la sentenza del 25/02/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione Alessio Viggiani ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di L'Aquila il 25 Febbraio 2022 ha integralmente confermato la decisione, impugnata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Pescara il 19 ottobre 2020, all'esito del dibattimento, lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui agli artt. 56, 624 e 625, comma 1, n. 7, cod. pen., in conseguenza condannandolo alla pena di giustizia.

Il ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'omessa applicazione della causa di non punibilità per speciale tenuità del fatto (art. 131-bis cod. pen.). Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto articolato su una doglianza che si risolve nella pedissequa reiterazione di un motivo già dedotto in appello e puntualmente disatteso dalla Corte di merito, dovendosi pertanto lo stesso considerare non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour Sami, Rv. 277710;

Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Al riguardo, la Corte di appello ha già spiegato, con motivazione che risulta sufficiente, non illogica e non incongrua, gli elementi che hanno indotto al rigetto del gravame (penultima pagina della sentenza impugnata), rappresentati in particolare dal carattere abituale della condotta dell'imputato, che esclude la sussistenza delle condizioni previste dalla legge ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il