Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds regarding habitual conduct negating special leniency. Appeal court already rejected habitual conduct argument. Court found no new specific grounds for cassation. Appeal court already rejected habitual conduct argument. Court found no new specific grounds for cassation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe cassation appeal was declared inadmissible because the sole ground raised merely reiterated an argument already fully examined and rejected by the appellate court. The appellant claimed non-punishability due to special leniency, but the appellate court had already determined the defendant's habitual conduct excluded this statutory mitigation. Consequently, the Supreme Court found the appeal lacked the specific, argumentative critique required by law and dismissed it without examining the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it consists solely of a repetition of grounds already rejected in the appellate decision without providing new specific arguments or a distinct critique of the legal reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIGGIANI ALESSIO nato a PESCARA il 10/06/1994 avverso la sentenza del 25/02/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione Alessio Viggiani ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di L'Aquila il 25 Febbraio 2022 ha integralmente confermato la decisione, impugnata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Pescara il 19 ottobre 2020, all'esito del dibattimento, lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui agli artt. 56, 624 e 625, comma 1, n. 7, cod. pen., in conseguenza condannandolo alla pena di giustizia.
Il ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'omessa applicazione della causa di non punibilità per speciale tenuità del fatto (art. 131-bis cod. pen.). Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto articolato su una doglianza che si risolve nella pedissequa reiterazione di un motivo già dedotto in appello e puntualmente disatteso dalla Corte di merito, dovendosi pertanto lo stesso considerare non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour Sami, Rv. 277710;
Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Al riguardo, la Corte di appello ha già spiegato, con motivazione che risulta sufficiente, non illogica e non incongrua, gli elementi che hanno indotto al rigetto del gravame (penultima pagina della sentenza impugnata), rappresentati in particolare dal carattere abituale della condotta dell'imputato, che esclude la sussistenza delle condizioni previste dalla legge ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il