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Ordinanza — n. 8867/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for being generic, lacking specific grounds, and unsupported by concrete evidence of sentencing error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8867/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a maximum sentence reduction based on the attempted nature of the crime but failed to provide specific grounds. The court rejected this because the complaint was vague, generic, and did not challenge the sufficient and logical reasoning regarding the defendant's criminal intent and prior record.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it is manifestly unfounded, generic, and lacks concrete specificity, as the court's reasoning is sufficient, logical, and congruent.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic complaint sentencing error lack of specificity procedural costs criminal intent attempted crime responsabilità penale dei minori

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod.
Art. 360 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent.

Giurisprudenza citata

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Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000
pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONGELLI ANTONIO nato a GASSINO TORINESE il 15/05/1967 avverso la sentenza del 18/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione Antonio Mongelli ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Torino il 18 febbraio 2022 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Ivrea il 15 maggio 2018, all'esito del dibattimento, lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui agli artt. 56, 624 e 625, comma 1, n. 2, cod. pen., condannandolo alla pena di giustizia.

Il ricorrente si affida ad un unico motivo, con il quale deduce genericamente violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, con particolare riguardo alla mancata riduzione della pena in misura massima per la fattispecie tentata. Il ricorso è manifestamente infondato in quanto assertivo, generico e non sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria. Il ricorrente infatti si limita a contestare in modo assai vago il complessivo trattamento sanzionatorio, che risulta sorretto da motivazione non sindacabile in sede di legittimità in quanto sufficiente, logica e congrua, incentrata sulla intensa determinazione criminosa dell'imputato, dimostrata dal protrarsi dell'azione diretta a forzare il cancello, nonché sulla produzione di rilevanti danni a quest'ultimo e sui precedenti penali specifici del reo (ultima pagina della sentenza impugnata).

Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7