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Ordinanza — n. 8865/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds as it merely repeats the rejected appellate argument.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8865/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it lacked specific grounds, merely reiterating the argument already rejected by the Court of Appeal. The appellant claimed a lack of subjective intent for the crime, but the lower court had already sufficiently explained why the defendant failed to verify his brother's income against the legal threshold. Consequently, the court found the appeal non-specific and ordered the appellant to pay the procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 393 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is not specific and merely repeats arguments already rejected by the lower court without providing new critical analysis.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity reiteration of arguments procedural costs criminal liability azione di responsabilità verdetto di colpevolezza circostanza attenuante

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod.
Art. 393 c.p.p.
Art. 43 cod. pen.
Il ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale deduce violazione di legge (art. 43 cod. pen.) per difetto di motivazione in relazione alla affermazione della penale responsabilità dell'imputato, stante l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato nella forma del dolo eventuale.
Corte Costituzionale, sent. n. 186/2000
art. 43 cod. pen
Il ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale deduce violazione di legge (art. 43 cod. pen.) per difetto di motivazione in relazione alla affermazione della penale responsabilità dell'imputato, stante l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato nella forma del dolo eventuale.
art. 616 cod. proc. pen
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 42046/2019, Boutartour Sami
Sez. 5, n. 28011/2013, Sammarco
Sez. 6, n. 2037/2009, Arnone e altri
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: QUERCIOLI EMANUELE nato a LIVORNO il 08/09/1975 avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione Emanuele Quercioli ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Firenze il 23 novembre 2021 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Pistoia il 16 luglio 2019 lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 95 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, condannandolo alla pena di giustizia.

Il ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale deduce violazione di legge (art. 43 cod. pen.) per difetto di motivazione in relazione alla affermazione della penale responsabilità dell'imputato, stante l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato nella forma del dolo eventuale. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto palesemente articolato su una doglianza che si risolve nella pedissequa reiterazione di un motivo già dedotto in appello e puntualmente disatteso dalla Corte di merito, dovendosi pertanto lo stesso considerare non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour Sami, Rv. 277710;

Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Al riguardo, la Corte di appello ha già spiegato, con motivazione sufficiente, non illogica e non incongrua, gli elementi che hanno indotto al rigetto del gravame (penultima pagina della sentenza impugnata): l'imputato avrebbe dovuto verificare il superamento del limite reddituale stabilito dalla legge, specie a fronte dell'indicazione di un importo molto vicino al predetto limite, ed avrebbe potuto farlo grazie alla convivenza con il fratello, che gli consentiva di verificare agevolmente se detto congiunto lavorava stabilmente e aveva quindi un reddito minimo, anche chiedendo allo stesso l'esibizione di buste paga o del C.U.D., senza invece accontentarsi di una dichiarazione generica proveniente dal fratello.

Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci