Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 8863/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific legal argumentation and mere factual repetition.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8863/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay legal costs and a fine. The appellant argued that the lower court misinterpreted evidence regarding his criminal responsibility, but the Court found the appeal to be a mere repetition of arguments already rejected at the appellate level without new legal analysis. Consequently, the Court ruled that the appeal lacked the specific legal critique required for admissibility under criminal procedure law.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 c.p.p.; Art. 609 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates facts or arguments already decided without presenting a specific legal critique or new grounds for violation of law.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal admissibility lack of legal critique reiteration of arguments inadmissible appeal procedural dismissal legal costs and fine specificity requirement attendibilità dei testimoni

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod.
Art. 609 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000
pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.
Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour Sami
Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sannnnarco
277710; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sannnnarco, Rv.
Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri
255568; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AIT ALLA MOUNIR nato il 16/05/1988 avverso la sentenza del 24/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione Mounir Alt Alla ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Torino il 24 novembre 2021 ha integralmente confermato la decisione, impugnata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Vercelli il 22 novembre 2019, all'esito del dibattimento, lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui agli artt. 110, 624 e 1525, comma 1, nn. 2 e 5, cod. pen., condannandolo alla pena di giustizia.

Il ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione, anche sotto il profilo del travisamento della prova, in relazione alla affermazione della penale responsabilità dell'imputato. Il ricorso è manifestamente infondato poiché, al di là dell'apparente richiamo al vizio di violazione di legge, in realtà, è costruito in fatto, contrapponendo il ricorrente alla ricostruzione ed alla valutazione operate dai Giudici di merito, assistite da motivazione che risulta non incongrua né illogica, prospettazioni alternative stimate soggettivamente preferibili.

Esso inoltre è articolato su una doglianza che si risolve nella pedissequa reiterazione di un motivo già dedotto in appello e puntualmente disatteso dalla Corte di merito, dovendosi pertanto lo stesso considerare non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour Sami, Rv. 277710; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sannnnarco, Rv. 255568; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).

Al riguardo, la Corte di appello ha già spiegato, con motivazione sufficiente, non illogica e non incongrua, gli elementi che hanno indotto al rigetto del gravame (pagine nn. 7-9 della sentenza impugnata), rappresentati in particolare dalle dichiarazioni della persona offesa. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso