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Ordinanza — n. 8862/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against conviction for theft, ruling facts support theft charge over misappropriation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8862/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible and ordered the appellant to pay costs and a fine. The appellant argued that her conduct constituted misappropriation rather than theft and requested the exclusion of an aggravating circumstance due to the minor nature of the act. The Court rejected these claims, finding the lower court's reasoning based on the victim's statements and the appellant's willingness to return the property was sufficient and logical.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: The Court of Cassation declares an appeal inadmissible when it is manifestly unfounded, constructed on factual disputes rather than legal violations, and merely reiterates arguments already rejected by the appellate court without providing specific argumentative criticism.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifestly unfounded factual dispute reiteration of arguments lack of specific criticism theft vs misappropriation aggravating circumstance diritto a un difensore

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod.
Art. 131-bis cod. pen.
2, con conseguente mancata applicazione della causa di non punibilità per speciale tenuità del fatto (art. 131-bis cod. pen.).
Art. 624 cod. pen.
Art. 625 cod. pen.
Art. 606 c.p.p.
art. 131-bis cod. pen
2, con conseguente mancata applicazione della causa di non punibilità per speciale tenuità del fatto (art. 131-bis cod. pen.).
art. 616 cod. proc. pen
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour Sami
Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco
277710; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv.
Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri
255568; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv.
Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000
pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIMA MANUELA nato a RHEINE( GERMANIA) il 22/01/1970 avverso la sentenza del 28/04/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione Manuela Dima ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Lecce il 28 aprile 2021 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputata, con la quale il Tribunale di Lecce il 28 settembre 2015 ha riconosciuto la stessa responsabile del reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 2, cod. pen., condannandola alla pena di giustizia.

La ricorrente si affida a due motivi con i quali deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla affermazione della penale responsabilità dell'imputata, poichè la condotta integrerebbe, semmai, il reato di appropriazione indebita, nonché in ordine alla mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 2, con conseguente mancata applicazione della causa di non punibilità per speciale tenuità del fatto (art. 131-bis cod. pen.). Il ricorso è manifestamente infondato, poiché, al di là dell'apparente richiamo al vizio di violazione di legge, in realtà è costruito in fatto, contrapponendo il ricorrente alla ricostruzione ed alla valutazione operate dai Giudici di merito, assistite da motivazione che risulta non incongrua né illogica, prospettazioni alternative stimate soggettivamente preferibili.

Esso inoltre è articolato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour Sami, Rv. 277710; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).

Al riguardo, la Corte di appello ha già spiegato, con motivazione sufficiente, non illogica e non incongrua, gli elementi che hanno indotto alla decisione impugnata (penultima pagina), rappresentati dalle dichiarazioni della persona offesa e dal verbale di rilascio dell'immobile, oltre che dalla disponibilità dell'imputata a restituire quanto sottratto. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente Eil pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così