Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific argumentation against appellate court's criminal liability decision.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the criminal appeal inadmissible because it merely repeated arguments already rejected by the Court of Appeal without providing new specific criticism. The appellant argued that criminal liability should be excluded due to the small quantity of seized drugs and the lack of personal use, while the lower court relied on arrest circumstances and the discovery of precision scales and cash. The court rejected the appeal as manifestly unfounded, noting the absence of specific argumentation required by procedural law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 192 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it fails to provide specific, argumented criticism of the lower court's decision, merely reiterating grounds already disallowed in the appellate judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOLINARO FRANCESCO nato a LAMEZIA TERME il 13/05/1983 avverso la sentenza del 16/11/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione Francesco Molinaro ricorre, tramite Difensore di fiducia,, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Catanzaro il 16 novembre 2021, in parziale riforma della decisione con la quale il Tribunale di Lamezia Terme il 5 luglio 2018, a seguito di giudizio abbreviato, lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, condannandolo alla pena di giustizia, ha rideterminato, riducendola, la pena.
Il ricorrente si affida a tre motivi con i quali deduce violazione di legge (art.192 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, poichè la destinazione ad uso personale della sostanza sequestrata è stata esclusa sulla base del solo dato quantitativo della stessa, nonché in ordine all'omessa applicazione della causa di non punibilità per speciale tenuità del fatto (art. 131-bis cod. pen.). Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto articolato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour Sami, Rv. 277710;
Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Al riguardo, la Corte di appello ha già spiegato, con motivazione sufficiente, non illogica e non incongrua, gli elementi che hanno condotto alla decisione impugnata, rappresentati dalle circostanze dell'arresto, dalle modalità di detenzione della sostanza, dalla diversa tipologia della stessa, nonché dal rinvenimento di un bilancino di precisione assieme ad un trita-marijuana ed a banconote di piccolo taglio (pagine nn. 2 e 3), circostanze con cui il ricorso non si confronta.
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso