Italian Court dismisses criminal appeals as manifestly unfounded due to lack of specific argumentation against lower court decisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the separate appeals filed by Giovanni and Antonio Zampano inadmissible, ruling them manifestly unfounded. The appellants argued for reduced sentences based on their cooperative attitude and claimed ignorance of the co-defendant's illegal activities, but the Court found these grounds to be mere repetitions of arguments already rejected at the appellate level. Consequently, the Court determined that the appeals failed to provide the specific, reasoned criticism required by criminal procedure law, leading to a dismissal and an order for the appellants to pay all associated costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 611, 616 c.p.p.; Appeals must contain specific, reasoned arguments against the lower court's decision; manifestly unfounded appeals lacking such argumentation are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ZAMPANO GIOVANNI nato a CERVINO il 08/02/1969 ZAMPANO ANTONIO nato a CASERTA il 06/09/1993 avverso la sentenza del 03/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione Giovanni Zampano ed Antonio Zampano ricorrono, tramite separati ricorsi curarti dallo stesso Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Napoli il 3 novembre 2021 ha integralmente confermato la decisione con cui il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 18 febbraio 2021, all'esito del giudizio abbreviato, in conseguenza condannando ciascuno alla pena stimata di giustizia.
Giovanni Zampano si affida ad un unico motivo, con il quale deduce difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla eccessività della pena inflitta, considerato l'atteggiamento collaborativo dell'imputato, la sua incensuratezza ed il coinvolgimento minimo dello stesso nella commissione del reato. Antonio Zampano si affida a due motivi, con i quali deduce violazione di legge e vizio di motivazione, anche sotto il profilo del travisamento della prova, in ordine alla affermazione della penale responsabilità dell'imputato, ignaro dell'attività illecita posta in essere dal coimputato, nonché in ordine al trattamento sanzionatorio, anche in ragione del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Sono pervenute due memorie, datate 20 novembre 2022, con cui si replica alle proposte di inammissibilità sostenendo le ragioni circa la fondatezza dei ricorsi; con istanza datata 26 settembre 2022 si è chiesta la trattazione orale dell'udienza. Preliminarmente si osserva che il rito che disciplina l'udienza dinanzi alla sezione Settima della Suprema Corte - art. 611 cod. proc. pen. - non contempla la partecipazione del difensore, non essendo previsto il contraddittorio in forma scritta. I ricorsi sono manifestamente infondati, in quanto articolati su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour Sami, Rv. 277710;
Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Al riguardo, la Corte di appello ha già spiegato, con motivazione sufficiente, non illogica e non incongrua, gli elementi che hanno condotto alla decisione impugnata, rappresentati: per quanto riguarda la consapevole partecipazione di Antonio Zampano, dagli eloquenti gesti notati e riferiti dai carabinieri e dalla ritenuta inverosimiglianza che un impianto di coltivazione di carattere industriale passasse inosservato a chi in quel luogo risiedeva, essendo stati peraltro entrambi gli imputati colti mentre erano intenti nel lavoro; in ordine al trattamento sanzionatorio, dall'avere i decidenti applicato il minimo edittale per il reato più grave, con un aumento in continuazione contenuto; in relazione alla mancata concessione delle generiche, dalla mancata emersione di elementi positivi e dal ritenuto collegamento con ambienti criminali dediti al narcotraffico.
Essendo, dunque, i ricorsi inammissibili e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti a; oacam.ento deE:e spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno ir favore cena Cassa delle ammende