Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific argumentation and repetition of rejected grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Luigi Malasomma's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Malasomma argued that the lower court failed to recognize a criminal continuity between his offenses, but the Court found his arguments were merely repetitive of those rejected in the appellate stage. The decision rested on the finding that the appeal lacked the specific, reasoned critique required by law, as the lower court's reasoning was sufficient and non-contradictory.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it is manifestly unfounded, lacks specific argumentation against the judgment, or merely reiterates grounds already rejected by the lower courts without providing new, reasoned criticism.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MALASOMMA LUIGI nato a CASERTA il 28/05/1967 avverso la sentenza del 28/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione Luigi Malasomma ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Napoli il 28 maggio 2021, in parziale riforma della decisione con la quale il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 18 settembre 2020, a seguito di giudizio abbreviato, lo ha riconosciuto responsabile dei reati di cui all'art. 73, commi 1 e 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, condannandolo alla pena di giustizia, ha rideterminato, riducendola, la pena.
Il ricorrente si affida a due motivi, con i quali deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati ad esso ascritti. Il ricorso è manifestamente infondato„ poiché, al di là dell'apparente richiamo al vizio di violazione di legge, in realtà è costruito in fatto, contrapponendo il ricorrente alla ricostruzione ed alla valutazione operate dai Giudici di merito, assistite da motivazione che risulta non incongrua né illogica, prospettazioni alternative stimate soggettivamente preferibili.
Esso inoltre è articolato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour Sami, R`J. 277710; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 6, n. 20377 del 1:L/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).
Al riguardo, la Corte di appello ha già spiegato, con motivazione che risulta sufficiente, non illogica e non incongrua, gli elementi che hanno indotto alla decisione impugnata (pagine nn. 4 e 5): dagli atti non emerge la sussistenza di un disegno criminoso unitario, né sono emersi elementi idonei a far ritenere che la sostanza rinvenuta fosse un residuo di quella precedentemente sequestrata, mentre la natura similare dei fatti ascritti all'imputato dimostra, piuttosto, l'inclinazione dello stesso alla violazione di un dato precetto penale. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de