Italian Court dismisses appeal against agreed sentence due to procedural inadmissibility under Article 448 of Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed in a case not permitted by law. The appellant challenged a sentence based on an agreement with the prosecutor, arguing defects in reasoning and excessive punishment. The court ruled that appeals against agreed sentences are strictly limited to specific grounds, and the appellant's generic complaints failed to meet these statutory requirements.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against sentences based on agreements are admissible only for specific statutory grounds, and generic challenges lacking precise factual grounding are manifestly unfounded and inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DADOUCH TAOUFIQ (CUI 023Z7RL) nato il 30/10/1995 avverso la sentenza del 29/03/2022 del GIP TRIBUNALE di VERONAdato avviso alle udita la la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione Taoufiq Dadouch ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui il Tribunale di Verona il 29 marzo 2022 ha applicato allo stesso la pena concordata con il Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in ordine ai reati di cui gli artt. 81, comma 2, cod. pen. e 73„ commi 1 e 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Il ricorrente si affida a tre motivi con i quali deduce violazione di legge per difetto di motivazione in relazione all'omesso proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., nonché erronea qualificazione giuridica del fatto ed eccessività della pena inflitta. Il ricorso è manifestamente infondato, poiché proposto in un caso non consentito: infatti, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, «Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza».
La Corte di cassazione, in ogni caso, ha ripetutamente affermato (v., ex plurimis, Sez. U, 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270) che l'obbligo della motivazione della sentenza di applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura della stessa e deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, anche se succintamente, di aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (cioè sussistenza dell'accordo delle parti; corretta qualificazione giuridica del fatto; applicazione di eventuali circostanze; giudizio di bilanciamento; congruità della pena; concedibilità della sospensione condizionale della pena, ove la richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli negativi (ossia che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.).
Si tratta di verifiche che si rinvengono - in termini idonei - nella sentenza impugnata, che a pagina 3 richiama il verbale di arresto in flagranza, il verbale di perquisizione e sequestro, nonché l'ammissione di addebito e l'accertamento tecnico eseguito sulla sostanza sequestrata, con motivazione che peraltro non è adeguatamente aggredita dalla - estremamente generica - impugnazione, che si limita ad enunciare il preteso vizio, senza però illustrare lo stesso. La declaratoria di inammissibilità del ricorso va pronunciata, dunque, «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla richiamata legge n. 103 del 2017).
Non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che la Corte stima conforme a diritto ed equa, che si indica in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Cos