Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 8854/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for being generic, lacking specific grounds, and unsupported by concrete evidence against the lower court's factual findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8854/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible due to its generic nature and lack of specific grounds challenging the lower court's decision. The appellant vaguely contested the factual evaluation regarding drug possession and the precision scale found, while the lower court relied on prosecutorial activity, quantity of substances, and physical evidence. The court ruled that the first-instance judgment was sufficiently motivated, logical, and congruent, thus precluding any review of the factual assessment in the interest phase.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 c.p.p.; Art. 360, n. 5 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it is manifestly unfounded, generic, and lacks specific grounds for censure, as the lower court's factual findings are not subject to review in the interest phase.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility generic grounds censure factual findings review interest phase limitation drug possession evidence difetto di prova del nesso causale onere della prova corresponsabilità della vittima

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod.
Art. 360, n. 5 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 13 giugno 2000
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA MARCA BRUNO nato a NAPOLI il 09/07/1978 avverso la sentenza del 11/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione Bruno La Marca ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Milano l'11 febbrai&n'h parziale riforma della decisione con la quale il Tribunale di Milano I'l giugno 2021, a seguito di giudizio abbreviato, lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, condannandolo alla pena di giustizia, ha riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, del citato d.P.R. n. 309 del 1990 ed ha rideterminato, riducendola, la pena.

Il ricorrente si affida ad un solo motivo con il quale deduce genericamente violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla affermazione della penale responsabilità dell'imputato. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto assertivo, generico e non sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria. Il ricorrente infatti contesta in modo assai vago la valutazione compiuta dai Giudici di merito, sorretta invece da motivazione non sindacabile in sede di legittimità in quanto sufficiente, logica e congrua, incentrata sulla attività di osservazione della P.G., sulla quantità di sostanza stupefacente detenuta e occultata nonchè sul bilancino di precisione rinvenuto (pagina n. 4 della sentenza impugnata).

Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 di