Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds as it merely reiterated the rejected appellate argument.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because it lacked specific grounds, merely reiterating an argument already rejected by the Court of Appeal. The appellant argued insufficient evidence regarding the diversion of seized drugs, but the lower court had already provided sufficient reasoning based on the quantity of drugs, the suspect's flight, lack of personal use, and prior criminal record. Consequently, the appeal was dismissed as non-specific, and the appellant was ordered to pay the procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it merely reiterates a ground already rejected by the lower court without providing new specific arguments or a critical analysis of the judgment's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BA DEMBO ( CUI 04QT70Y ) nato il 02/06/1993 avverso la sentenza del 01/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione Ba Dembo ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Milano il 1° febbraio 2022 ha integralmente confermato la decisione, impugnata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Milano il 6 luglio 2021, a seguito di giudizio abbreviato, lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, condannandolo alla pena di giustizia.
Il ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale deduce vizio di motivazione in relazione alla affermazione della penale responsabilità dell'imputato, stante il difetto di prova circa la destinazione a terzi della sostanza stupefacente sequestrata. Il ricorso è manifestamente infondato,, in quanto è articolato su una doglianza che si risolve nella pedissequa reiterazione di un mol:ivo già dedotto in appello e puntualmente disatteso dalla Corte di merito, dovendosi pertanto lo stesso considerare non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour Sami, Rv. 277710;
Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Al riguardo, la Corte di appello ha già spiegato, con motivazione sufficiente, non illogica e non incongrua, gli elementi che hanno indotto al rigetto del gravame (pagina n. 5 della sentenza impugnata): dalla quantità di sostanza stupefacente sequestrata è possibile ricavare n. 30 dosi; alla vista degli operanti, l'imputato si è dato alla fuga, gettando la sostanza detenuta (circostanza peraltro negata in sede di convalida); non risulta che costui facesse uso personale di sostanze stupefacenti, né ha rilasciato dichiiarazioni in tal 'senso in sede di convalida; non sono state fornite indicazioni sulla tempistica e sulle modalità dell'asserito acquisto dello stupefacente; non risulta dimostrato lo svolgimento di attività lavorativa (seppur saltuaria, come dichiarato) che gli consenta di soddisfare anche le semplici esigenze di vita quotidiana e, a maggior ragione, di acquistare un così cospicuo quantitativo di droga; infine, rileva un precedente penale specifico del quale l'imputato risulta gravato.
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così