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Ordinanza — n. 8852/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed de plano for lack of admissible grounds under new procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8852/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because it was filed against a penalty sentence issued after a legislative amendment expanded admissible grounds. The appellant raised issues regarding the lack of reasoning for confiscation and other defects not covered by the new Article 610, paragraph 5-bis of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that since the appeal did not fall within the specific categories of admissible grounds (such as legal qualification errors or penalty illegality), it was rejected without examining the merits.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Appeals against penalty sentences issued after the entry into force of the legislative amendment must be limited to specific grounds; appeals raising defects in reasoning or other non-listed issues are inadmissible de plano.

Parole chiave

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inadmissible de plano codice di procedura penale ricorso per cassazione motivi di ammissibilità sentenza applicazione della pena bene sequestrato sottrazione di cose sequestrate procedura di rivendicazione nel pignoramento

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla medesima legge n.
Legge n. 103 del 2017
- come modificato dalla legge n. 103 del 2017 - perché proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella al di fuori dei casi previsti dall'art.
Art. 444 cod. pen.
Rilevato, altresì, che a nulla rileva la censura relativa alla mancata indicazione delle ragioni per cui il Tribunale abbia disposto la confisca tenuto conto che, come da granitico parere della giurisprudenza di legittimità, a cui il Collegio aderisce, nella sentenza resa ai sensi dell'art. 444 cod.
art. 444 cod. pen
Rilevato, altresì, che a nulla rileva la censura relativa alla mancata indicazione delle ragioni per cui il Tribunale abbia disposto la confisca tenuto conto che, come da granitico parere della giurisprudenza di legittimità, a cui il Collegio aderisce, nella sentenza resa ai sensi dell'art. 444 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n. 38235
Sez. U., sent. N. 9149 del 03.07.1996, Rv. 205708
Sez. U., sent. N. 9149 del 03.07.1996, Rv. 205708).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORACE SEBASTIANO nato a ACIREALE il 23/09/1981 avverso la sentenza del 26/05/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIM MARE di CATANIAda-93-‘3;44-93-a-lle-P-€34-42, udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDIERATO IN DIRITTO Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che l'impugnazione deve essere trattata nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. peni. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 - perché proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. A mente di tale disposizione il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Ne segue che non è più deducibili con il ricorso per cassazione sia il vizio della motivazione (v., tra le tante: Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n.38235) . Rilevato, altresì, che a nulla rileva la censura relativa alla mancata indicazione delle ragioni per cui il Tribunale abbia disposto la confisca tenuto conto che, come da granitico parere della giurisprudenza di legittimità, a cui il Collegio aderisce, nella sentenza resa ai sensi dell'art. 444 cod. pen. la confisca può esser disposta per le cose la cui detenzione, come nel caso de quo, costituisca reato (Cfr.

Sez. U., sent. N. 9149 del 03.07.1996, Rv. 205708). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017), con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 6 dicem