Cassation appeal against sentencing order dismissed as it falls outside new Article 448 grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by two defendants inadmissible, ruling they could not challenge the sentencing order under the new Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. Although the defendants argued for violations of law and lack of motivation, the Court determined these grounds were no longer valid for appeals against sentencing orders issued after the legislative reform. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against sentencing orders are inadmissible if they do not fall within the specific grounds listed in the new Article 448, paragraph 2-bis, excluding general defects in motivation or omitted mitigating circumstances which must be addressed de plano.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: IULIANO FRANCESCO nato a CARIATI il 21/09/1991 GUARINO FRANCESCO nato a CROTONE il 24/03/1986 avverso la sentenza del 07/06/2022 del GIP TRIBUNALE di CROTONEudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Ritenuto che in base al nuovo art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione 'della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; ne consegue che il vizio della motivazione non rientra più tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione (v., tra le tante: Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n.38235).
2. Rilevato cheYimputatekotto, a mente dell'art. 606 lett.
b) ed eL cod. ori A e rl M, v (t ihttititv Mio) t J(tl, int rgitt ci4 proc. pen. violazione di legge nonché vizio di motivazione, con rticolare riferimento all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche ad rtl 14'l ft entrambi gli im u a sicc e It iMimpugnazioné devetéssere trattattnelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 - e dichiarati] inammissibilfi: perché proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen.
3. All'inammissibilità det ricorset consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dek,ricorrentital pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità deliiimpugnazioné (C. Cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibilé i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 6 dicem