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Ordinanza — n. 8849/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against sentencing dismissed as inadmissible due to new procedural law restrictions on grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8849/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed against a sentencing judgment after the new Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure came into force. The appellant argued for a full review under Article 606, claiming violations of law and defects in reasoning, but the court noted that only specific grounds like legal qualification errors are now permissible for such appeals. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen.; Appeals against sentencing judgments filed after the entry into force of the new provision are inadmissible unless they fall within the strictly limited grounds enumerated in Article 448, paragraph 2-bis, excluding general defects in reasoning or failure to verify acquittal causes.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility sentencing judgment review Article 448 paragraph 2-bis Code of Criminal Procedure procedural law reform fine fund penalty legal qualification error motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Ritenuto che in base al nuovo art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Rilevato che l'imputato ha dedotto, a mente dell'art. 606 lett.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
nonché vizio di motivazione, sicché la sua impugnazione deve essere trattata nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
C. Cost. n. 186 del 2000
art. 129 cod. proc. pen
violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n. 38235
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERRONE SALVATORE nato a SAN DONACI il 18/12/1965 avverso la sentenza del 07/04/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BRINDISIudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Ritenuto che in base al nuovo art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione 'della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; ne consegue che il vizio della motivazione non rientra più tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione (v., tra le tante: Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n.38235).

2. Rilevato che l'imputato ha dedotto, a mente dell'art. 606 lett.

b) ed e), cod. proc. pen. violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione, sicché la sua impugnazione deve essere trattata nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 - e dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. Cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 6 dicembre