Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to waiver of appeal grounds under Art. 610 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant had waived all grounds for appeal, limiting the appellate court's review to non-waived issues. The appellant argued that the trial judge should have addressed specific procedural defects, but the court held that once grounds are waived, the judge is not required to rule on them. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 56, legge 103/2017; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: When an accused waives all appeal grounds, the appellate court's cognition is limited to non-waived matters, rendering an appeal inadmissible if it relies solely on waived causes.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIANCOLILLO STEFANO nato a CERIGNOLA il 04/03/1991 avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato-axadso-alle-Pa-r-t udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.
1. Rilevato che, in tema di "patteggiamento in appello", come reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare, come opinato dal ricorrente, sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/9/2018, Bouachra, Rv. 274522).
2. Ritenuto che, pertanto, sussiste la causa di inammissibilità di cui all'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla citata legge n. 103/2017 alla cui declaratoria consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 6 dicembre 2022.