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Ordinanza — n. 8846/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to non-specific grounds and lack of factual basis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8846/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a new assessment of the crime's completion date and alternative interpretations of evidence, but the court found these arguments non-specific and factually unfounded. Consequently, the court rejected the request for a re-evaluation of the criminal act's timeline and procedural configuration.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: Appeals must be specific and factually grounded; non-specific or manifestly unfounded arguments regarding the timing of a crime or alternative evidence readings result in inadmissibility.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility non-specific grounds requirement crime completion date assessment procedural costs and fine factual basis for appeal motivazione inadeguata delle censure costituzionali termine di revisione criminalità persistente

Disposizioni normative citate

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Art. 660 cod. pen.
La ricorrente, anziché denunciare specifiche criticità del percorso motivazionale, sollecita un nuovo accertamento dell'epoca di consumazione del contestato reato di cui all'art. 660 cod.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
art. 660 cod. pen
La ricorrente, anziché denunciare specifiche criticità del percorso motivazionale, sollecita un nuovo accertamento dell'epoca di consumazione del contestato reato di cui all'art. 660 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE RUVO SABATINA nata MINERVINO MURGE il 05/11/1950 avverso la sentenza del 15/04/2022 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminato il ricorso, la sentenza impugnata e la memoria depositata in data 7 novembre 2022.

1. Ritenuto che tutti e tre i motivi non superano il vaglio di ammissibilità. 1.1. Sono aspecifici e comunque manifestamente infondati il primo ed il secondo, relativi alla ommessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata e, pertanto, rilevante anche ai fini delle statuizioni civili. La ricorrente, anziché denunciare specifiche criticità del percorso motivazionale, sollecita un nuovo accertamento dell'epoca di consumazione del contestato reato di cui all'art. 660 cod. pen., da sovrapporre a quello del Tribunale che, con argomenti non manifestamente illogici, l'ha collocata temporalmente fino al 29 maggio 2017, data in cui, a cagione della protrazione degli atti di disturbo, la persona offesa aveva sporto querela (atto che rende il reato procedibile anche dopo le modifiche introdotte dal d.lgs., 10 ottobre 2022, n. 150).

Truvuo 1.2. Il I k motivo, relativo alla configurabilità del reato, è interamente versato in fatto essendosi la difesa ricorrente limitata a proporre una lettura alternativa delle prove a sollecitare la diretta valutazione di alcuni documenti.

2. Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 6 dicem