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Ordinanza — n. 8845/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of representation; client waived hearing and ordered to pay costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8845/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the criminal appeal inadmissible because the appellant personally waived the hearing without legal representation. The appellant, represented by a trusted defender, signed a document renouncing the trial on December 2, 2022. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine of 500 euros to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 616-bis cod. proc. pen.: A criminal appeal is inadmissible if the appellant personally waives the hearing without a lawyer, resulting in a condemnation to pay procedural costs and a fine.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility personal waiver of hearing lack of legal representation procedural costs condemnation fine fund payment rinuncia alle prestazioni d'assicurazione condono delle spese procedurali rinuncia alla motivazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
La rinuncia rende il ricorso inammissibile e all'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost.
art. 616 cod. proc. pen
La rinuncia rende il ricorso inammissibile e all'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost.

Giurisprudenza citata

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Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABDELMEGUID MAHFOUZ KHALIFA ABOU GALIL nato il 24/08/1980 avverso la sentenza del 13/01/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

1. Rilevato che il ricorrente, con atto, pervenuto in data 2 dicembre 2022, munito di firma autenticata dal difensore di fiducia, ha personalmente rinunciato alla trattazione del ricorso. La rinuncia rende il ricorso inammissibile e all'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 500,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 6 dicembre 2022.