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Ordinanza — n. 8844/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for being generic and requesting merits review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8844/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the sole ground raised was generic and sought a merits review outside the scope of the jurisdiction. The appellant failed to address the territorial court's arguments regarding the defendant's high propensity to offend and recidivism. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals must be specific and avoid generic grounds; requests for merits review are inadmissible in jurisdictional proceedings.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds merits review jurisdictional limits court costs recidivism procedural defect criminalità persistente

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPRETTI MARCO nato a BRESCIA il 02/06/1983 avverso la sentenza del 13/12/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che l'unico motivo cui è affidato il ricorso, relativo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile perché generico e aspecifico e comunque sollecita apprezzamenti di merito estranei al giudizio di legittimità Il ricorrente non si confronta minimamente con le argomentazioni spese dalla Core territoriale che, in piena sintonia i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità (da ultimo Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep.2022, Bianchi, Rv. 282693 - 01), ha considerato ostativi alla concessione dell'invocato beneficio l'elevata capacità a delinquere dell'imputato, desunta dai precedenti penali, comunque tali da giustificare l'applicazione della recidiva e l'assenza di elementi positivi di valutazione.

Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 6 dicembre 20