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Ordinanza — n. 8843/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific grounds and failure to prove procedural errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8843/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the sole ground raised regarding a lack of motivation was entirely factual. The appellant argued the defendant failed to follow an expulsion order, but the court found this claim merely confutative without concrete evidence. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal for lack of motivation is inadmissible if the alleged defect is entirely factual and the lower court's reasoning is plausible and not manifestly illogical.

Parole chiave

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lack of motivation appeal inadmissibility procedural defect factual ground for appeal confutative argumentation court costs and fine allontanamento in diritto degli stranieri divieto di espulsione dei cittadini inesigibilità dell'allontanamento in Afghanistan

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAFJAJI ABDELHAK nato il 18/01/1984 avverso la sentenza del 17/05/2022 del GIUDICE DI PACE di SAVONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminato il ricorso e la sentenza impugnata.

1. Ritenuto che l'unico motivo dedotto, per vizio di motivazione, non supera il vaglio di ammissibilità perché interamente versato in fatto. Il ricorrente, anziché denunciare specifiche criticità del percorso motivazionale incentrato sull'argomento, plausibile e comunque non manifestamente illogico, che l'imputato non abbia osservato per un lungo periodo l'ordine di allontanamento dal territorio nazionale tanto da non essere controllato e nuovamente espulso, oppone, in chiave meramente confutativa ed in assenza di riscontri concreti, la ricostruzione, alternativa, che lo stesso si sia allontanato dall'Italia per poi ritornarvi.

2. Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 6 dicembre 202